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ART. 2 Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: "4-bis. Il personale docente delle scuole statali che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1° settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentaquattro e di una età pari o superiore ad anni 59, di una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 58 anni, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentasei anni e di un'età pari o superiore a 57 anni, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari o superiore a trentotto anni. 4-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio. Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 7 mil. di euro per il 2010, in 21 mln di euro per il 2011 e in 14 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella.
VALDITARA – AUGELLO – VIESPOLI – BALDASSARRI – TOFANI – MENARDI – SAIA – NESPOLI – COLLI – VETRELLA - FIRRARELLO Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti: «18-bis. Le università possono stabilire contribuzioni studentesche aggiuntive da esigersi dopo la laurea in occasione della prima dichiarazione dei redditi. La misura massima dell'ammontare della contribuzione aggiuntiva non può superare il 30% della tassazione massima fissata dall'università per ogni anno del relativo corso di laurea moltiplicata per il numero degli anni di iscrizione. Gli anni di iscrizione computabili sono quelli successivi alla entrata in vigore del decreto di cui al comma 18-ter. Il pagamento dell'ammontare può essere rateizzato fino ad un massimo di 20 annualità. Sono esenti dalla contribuzione aggiuntiva gli studenti che si siano laureati con una media pari o superiore a 29. 18-ter. Con decreto adottato dal MIUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si stabiliscono le modalità di determinazione e di riscossione di detta contribuzione nonché l'anticipazione da parte dello Stato delle risorse relative. Il decreto individua: 1) le situazioni eccezionali in cui è possibile fare domanda di condono di parte o tutto il debito accumulato; 2) le penalità aggiuntive in caso di dichiarazioni dei redditi non regolari; 3) le modalità di determinazione del rimborso per coloro che risiedono all'estero al momento del pagamento delle rate. 18-quater. Le maggiori entrate per le università, derivanti dall'attuazione del comma 18-bis, sono destinate a finanziare borse di studio per studenti capaci e meritevoli, residenze universitarie, progetti di ricerca e i contratti integrativi con professori e ricercatori ai sensi dell'articolo1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.230, al fine di valorizzare la qualità della ricerca e della didattica. VALDITARA – AUGELLO – BALDASSARRI – VIESPOLI – MENARDI – TOFANI – SAIA – BALDINI – SARO - COLLI
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti: «18-bis. Per promuovere la ricerca di alto livello scientifico e la qualità delle università italiane, rendendole più competitive a livello internazionale, viene istituita l'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria, nell'ambito della quale vengono attribuiti finanziamenti specifici alle università che si posizionano ogni anno, tra i primi 100 atenei al mondo nelle classifiche elaborate da THES e ARWU in almeno un'area disciplinare. 18-ter. Le università dovranno presentare una richiesta al MIUR, per ciascuna area disciplinare in cui sono posizionati tra i primi 100 atenei al mondo, definendo un progetto specifico di potenziamento cui vogliono destinare le risorse aggiuntive. 18-quater. L'attribuzione dei finanziamenti, per un ammontare massimo di 10 milioni di euro a progetto, è subordinata all'approvazione da parte del MIUR. 18-quinquies. All'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria vengono attribuiti fondi pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 100 mil. di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C. VALDITARA – AUGELLO – BALDASSARRI – VIESPOLI – MENARDI – TOFANI – SAIA – BALDINI – SARO - COLLI
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti: "18-bis. Gli investitori istituzionali e privati che sottoscrivono quote di società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica, possono dedurre dal proprio conto fiscale fino al 50 per cento degli importi versati. 18-ter. Con decreto del ministero dell'Economia si stabiliscono i criteri di allocazione della somma stanziata. Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50 mil. di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C. VALDITARA (RESEARCH BOND) Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti: 18-bis. I proventi derivanti dagli investimenti in società di capitali neocostituite, a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico, sono interamente ammessi in deduzione. 18-ter. Le plusvalenze e gli interessi relativi a titoli di debito, nonché le plusvalenze e i dividendi relativi a titoli azionari emessi per finanziare o capitalizzare società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico sono esenti da imposizione fiscale.
18-quater. Le emissioni di titoli di debito di cui al comma 18-ter possono accedere alle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a, della legge 662/1996. Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50 mil. di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C. VALDITARA – AUGELLO – BALDASSARRI – VIESPOLI – TOFANI – MENARDI – COLLI – CONTI – SAIA - ALLEGRINI
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