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SULLA RIFORMA UNIVERSITARIA
La presentazione di questo ddl dovrebbe essere l'occasione per una presa d'atto, da parte della classe politica italiana, della centralità della ricerca e della istruzione superiore per lo sviluppo del Paese, centralità che, al di là di tante chiacchiere, non appartiene alla tradizione politica e culturale degli ultimi 40 anni di storia repubblicana. E' tanto più importante l'università perchè se negli anni '70 il 70% delle innovazioni passava attraverso le imprese, oggi oltre il 50% si realizza all'interno delle università e dei centri pubblici di ricerca. Il Presidente Obama intervenendo il 27 aprile di quest'anno presso l'Accademia delle Scienze americana, ebbe a sottolineare che il primato americano è dovuto al fatto che gli Usa hanno sempre concepito la ricerca una priorità, dedicando più di ogni altro Paese attenzione e investimenti al tema della ricerca. E' noto d'altro canto che le università americane sono al vertice di tutte le classifiche internazionali. Non diversamente il primato tedesco tra fine Ottocento e la seconda guerra mondiale non fu dovuto solo al carbone della Sassonia e al ferro della Ruhr: anche molti Paesi in via di sviluppo sono ricchissimi di materie prime, ma hanno drammatici problemi di crescita. La forza del sistema produttivo tedesco si fondò innanzitutto sulle università tedesche. Il pericolo cinese non sta nella competitività delle condizioni produttive, è noto infatti che nell'arco di alcuni anni quella competitività è destinata a diminuire, sta piuttosto nella moltiplicazione di università che ormai per capacità di innovazione e qualità sfidano le migliori università occidentali. Per capire dunque quale tipo di riforma serva al nostro sistema dobbiamo partire innanzitutto da una valutazione dei suoi risultati attuali. Siamo quarti per produzione scientifica tra tutti i Paesi europei, rapporto che è relativamente proporzionato al numero dei professori e dei ricercatori. La Germania ha invero una produzione scientifica doppia, ma ha anche un numero quasi doppio di ricercatori e professori. Siamo senz'altro più produttivi della Spagna. La Francia e la Gran Bretagna fanno meglio di noi, anche in termini relativi. Molto meglio di noi fanno però Svezia, Olanda e Svizzera, se non consideriamo il numero assoluto di pubblicazioni, ma il rapporto fra numero delle pubblicazioni e numero di ricercatori. Se però andiamo a vedere l'impatto scientifico, che è quello che conta di più, scopriamo non solo che siamo ben oltre la media, ma anche che le citazioni dei lavori dei nostri ricercatori sulle principali riviste scientifiche sono più numerose di quelle dei lavori dei ricercatori francesi. Ciò è confermato fra l'altro da una allarmata denuncia del Ministero dell'Educazione nazionale francese. Andando ad analizzare i ranking internazionali scopriamo che non è affatto vero che in tutti i ranking le nostre università ottengono risultati deludenti. Sono senz'altro penalizzate dal Shangai e dal Times. Sono invece ben piazzate secondo il Leiden e il Taiwan. Se andiamo a scomporre i dati comprendiamo il perchè.Taiwan e Leiden sono basati innanzitutto sulla qualità della ricerca. Per Shangai e Times vi sono invece tre indicatori in cui noi siamo realmente agli ultimi posti: internazionalizzazione di studenti e docenti e rapporto fra numero di professori e numero di studenti. Del resto che il numero di professori e ricercatori sia inferiore alla media Ocse è evidenziato anche nell'allegato terzo al Dpef di luglio. Proprio dal Times e dal Shangai risulta confermato che le università italiane hanno un impact factor superiore a quello della Francia e una reputazione della comunità scientifica superiore a quella delle università tedesche, che hanno peraltro punte di assoluta eccellenza che a noi mancano. Senz'altro notevole è invece la differenza rispetto al modello americano e al modello inglese, che scontano però anche, a proprio favore, il veicolo linguistico. Se guardiamo invece alla capacità del nostro sistema di realizzare promozione sociale scopriamo che siamo ben al di sotto della media internazionale. Ciò è dovuto innanzitutto ad un investimento modesto nel diritto allo studio e nella inadeguatezza delle strutture per la didattica. Le misure che andiamo qui a discutere non nascono per caso. A iniziare dalla GB di Margaret Thatcher, e poi negli ultimi 10 anni in molti altri Paesi europei, vi è stata una modernizzazione dei sistemi universitari alla luce di alcuni principi ormai ben consolidati che si possono riassumere essenzialmente in autonomia e responsabilità. Da qui la centralità della valutazione dei risultati delle unità di ricerca e di didattica, che si riassumono nella forma istituzionale del dipartimento; la attribuzione delle risorse alle singole università con criteri di premialità meritocratica; la adozione di strumenti contrattuali per incentivare i docenti ed i ricercatori più meritevoli; la semplificazione della governance con il contestuale rafforzamento dei poteri del vertice esecutivo, e il miglioramento dei processi decisionali, eliminando eccessiva collegialità, consociativismo e autoreferenzialità; una minor rigidità in ingresso della carriera universitaria. Il ddl che andiamo ad analizzare riprende dunque in modo complessivamente coerente buona parte dei punti già introdotti nei sistemi universitari dei principali Paesi Ocse. Per connessione di argomenti trattati, si abbinano i ddl già presentati ad iniziativa di singoli senatori ed in particolare i ddl 1387 e 1579 rispettivamente a prima firma Valditara e Garavaglia che hanno un impianto e un contenuto prossimi a quello governativo, il ddl 591 Giambrone sui professori a contratto, il ddl 874 Poli Bortone sui professori universitari incaricati, il ddl 970 Compagna sui fuori ruolo. Veniamo così ad analizzare analiticamente i punti qualificanti il ddl governativo. Segnalerò nel corso della trattazione le parti che ritengo debbano formare oggetto di modifica, è implicito il giudizio positivo sulle parti restanti. L’art.1 fissa i compiti del sistema universitario: combinare in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile, economico della Repubblica. Mettendo al centro la persona e non solo la comunità statale, sarebbe forse opportuno un riferimento agli studenti come destinatari di una formazione di qualità; se poi è corretto affermare che le università sono sedi di libera formazione, sarebbe peraltro opportuno aggiungere “nell’ambito dei propri ordinamenti”; infine è necessario precisare che esse sono strumento anche di ‘elaborazione’ di conoscenza, non solo di ‘circolazione’ della conoscenza.
Nel comma 2 si enunciano i principi cardine della riforma: autonomia e responsabilità. Si consente la sperimentazione di modelli organizzativi distinti da quelli previsti negli articoli successivi, sulla base di specifici accordi di programma. Sarebbe opportuno intendere questa deroga anche al meccanismo del reclutamento del personale e dello stesso stato giuridico.
Il comma 3 dà centralità al diritto allo studio e alla valorizzazione del merito.
Il comma 4 ribadisce il principio costituzionale della libertà di insegnamento e della autonomia universitaria. Compito del Ministero è quello di fissare obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti, verificare e valutare i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza, merito. L’art.2 individua innanzitutto gli organi dell’università: rettore, cda, senato accademico, collegio dei revisori dei conti, nucleo di valutazione.
Le università statali hanno l’obbligo entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente ddl di modificare i propri statuti in materia di organi.
Il punto a) del comma 2 affida al rettore la rappresentanza legale dell‘università, l’indirizzo, l’iniziativa, il coordinamento delle attività scientifiche e didattiche.
Il rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell’università; propone il documento di programmazione triennale, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo. Ha le competenze residuali.
Il rettore è eletto (punto b) tra i professori ordinari in servizio, eventualmente anche presso altre università; deve essere in possesso di comprovata esperienza e competenza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario della ricerca o delle istituzioni culturali: la precisazione non è coerente con il sistema elettivo, salvo che non si voglia restringere la eleggibilità ad un numero ristretto di soggetti, cosa che peraltro ritengo difficilmente attuabile.
Il rettore è nominato con decreto del PDR: la procedura è eccessivamente burocratica e centralista.
Dura in carica per 8 anni (punto c) laddove si scelga nello statuto la possibilità di espletare due mandati, altrimenti per 6 anni.
Il Senato (punto d) può solo formulare proposte in materia di ricerca e didattica, svolge funzioni di coordinamento con i dipartimenti e le facoltà: ritengo sia troppo marginale la funzione del senato, oltretutto non conosco cda che siano del tutto irresponsabili, almeno per ciò che concerne la gestione economica dell’ente, sarebbe per esempio opportuno immaginare che il senato possa concorrere alla approvazione del conto consuntivo. Il senato potrebbe anche esprimere un parere necessario, ancorchè non vincolante, non solo sul documento di programmazione strategica, ma anche sul bilancio di previsione.
La costituzione del senato è su base elettiva (punto e): è composto necessariamente per almeno i due terzi dai docenti di ruolo e da una rappresentanza di studenti, oltre chè dal rettore. Il rettore non presiede necessariamente il senato. Il numero massimo dei componenti è fissato in 35. Non è prevista la rappresentanza di secondo grado e ciò non ritengo sia funzionale: è opportuno consentire una rappresentanza dei responsabili delle unità organizzative (dipartimenti e facoltà), altrimenti si rischia la loro delegittimazione, non vi è poi un raccordo con le strutture di base e ciò appare irragionevole.
Il cda ha funzioni di indirizzo strategico (punto f), che vanno coordinate con quelle del rettore, approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale, vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività, delibera la istituzione o soppressione di corsi e sedi, adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, adotta, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, il documento di programmazione strategica.
Il cda ha un numero massimo di 11 componenti (punto g), compreso il rettore e una rappresentanza elettiva di studenti. Gli altri soggetti sono designati o scelti (dunque eventualmente anche eletti) secondo modalità previste dallo statuto, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata esperienza gestionale e professionale di alto livello: si replica qui il problema della incompatibilità di questo requisito con il criterio della elezione; va aggiunto che sarebbe opportuno prevedere una rappresentanza anche dei docenti, che è presente in tutte le università dei principali Paesi Ocse. La relazione tecnica stima una riduzione dei costi legata alla diminuzione del numero dei componenti il cda pari a 1 milione di euro all’anno per gettoni di presenza risparmiati.
Almeno il 40% dei componenti il cda non deve appartenere ai ruoli dell’università da almeno 3 anni: va detto che già oggi molte università prevedono nei loro statuti membri esterni, che peraltro raramente partecipano alle sedute del cda, creando spesso problemi di numero legale. I membri esterni sono una opportunità importante purchè rappresentino finanziatori o particolari competenze esterne, altrimenti rischiano di essere solo portatori di microinteressi non funzionali alle esigenze di sviluppo dell‘università. In ogni caso bene si è fatto a lasciare la scelta dei componenti esterni ai singoli atenei, abbandonando una impostazione originaria che prevedeva la indicazione esplicita di rappresentanze istituzionali esterne.
Il presidente del consiglio è eletto tra i componenti il cda, dunque può non coincidere con il rettore; viene nominato con decreto del PdR. Innanzitutto va detto che la formulazione generica per cui anche un interno può essere presidente del consiglio è inopportuna: rischia di dividere il cda, costituendo un contraltare al rettore, quale possibile espressione della minoranza sconfitta, con il rischio di una paralisi gestionale. Il pdc diverso dal rettore ha senso se è esterno all’università in quanto rappresenti investitori esterni, o particolari competenze. Ritengo peraltro che sarebbe anche opportuno prevedere che siano le università a stabilire se il pdc possa essere diverso dal rettore ovvero se debba coincidere con il rettore. Esempi di governance duale esistono già in Italia in due casi, in uno i risultati sono positivi per la particolare rappresentatività “esterna” del pdc, nell’altro si sono spesso contrapposte la figura del rettore e quella del pdc. Va osservato che laddove vi sia incompatibilità fra pdc e rettore si può bloccare l’attività dell’ente, posto che il pdc fissa l’ordine del giorno. Le modalità di nomina del PdR sono eccessivamente burocratiche.
I componenti il cda durano in carica 4 anni (punto h), tranne i rappresentanti degli studenti che stanno in carica due anni. E’ possibile un solo rinnovo del mandato.
Il direttore generale (punto i), sostituisce la figura del direttore amministrativo, ed è scelto tra soggetti di elevata competenza ed esperienza nelle funzioni dirigenziali. Il contratto non può durare per più di 4 anni.
E’ responsabile (punto l) della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale non docente. Partecipa alle sedute del cda senza diritto di voto.
Sono previsti tre revisori dei conti effettivi e due supplenti (punto m); un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente sono nominati dal Mef tra dirigenti e funzionari interni; uno effettivo ed uno supplente sono designati dalle università tra dirigenti e funzionari del Miur; uno effettivo è nominato dall’università. Non si può conferire tale incarico a personale dipendente della università. Proprio alla luce di questa opportuna osservazione, ritengo debole la nomina da parte dell’università di due revisori tra i dirigenti e i funzionari del Miur: così stabilendo, le università si sceglierebbero la maggioranza nel collegio, indebolendo la sua funzione di controllo terzo e per di più si “comprerebbero” il favore dei dirigenti ministeriali. Sarebbe meglio prevedere che questi due revisori siano nominati direttamente dal Miur.
Il nucleo di valutazione (punto n) è composto da soggetti di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni, integrati, per la valutazione della didattica, da rappresentanti degli studenti.
Il nucleo di valutazione (punto o) è competente a verificare la qualità e la efficacia della offerta didattica.
E’ fatto divieto (punto p) per i componenti il senato e il cda di ricoprire altre cariche accademiche, ad eccezione del rettore, che può stare anche nel senato: il divieto non appare opportuno per il senato, dal momento che sarebbe auspicabile al suo interno una rappresentanza dei dipartimenti o delle facoltà. E’ fatto altresì divieto di ricoprire incarichi politici e cariche istituzionali in altre università: a questo ultimo riguardo sarebbe bene specificare “università italiane”. Credo infatti sia un arricchimento se un membro del cda o del senato, o il rettore medesimo, rivestano cariche in università straniere.
Si verifica la decadenza dei consiglieri che non partecipino con continuità alle sedute di senato e cda.
E’ prevista (punto q) la attuazione dei principi della trasparenza della attività amministrativa e della accessibilità delle informazioni relative all’ateneo, già fissato, peraltro in modo cogente e concreto, con un emendamento approvato in senato al decreto 180 del 2008.
Al comma 3 è fatto obbligo di modificare anche l’organizzazione interna delle università entro 6 mesi dalla approvazione del presente ddl. Con non comprensibile variazione rispetto a quanto stabilito dall’art.2, comma2, tale obbligo è fissato anche per le università non statali, che andrebbero invece eccettuate.
Il dipartimento (punto a) è l’unità organizzativa fondamentale e deve comprendere (punto b) almeno 35 tra professori e ricercatori, ovvero 45 per le università con un numero di professori e ricercatori superiori a mille.
Si recuperano (punto c) le facoltà e le scuole, consentendo di istituire strutture di raccordo fra più dipartimenti con funzioni di coordinamento delle attività didattiche e di razionalizzazione e coordinamento dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica, delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per la attivazione e soppressione dei corsi medesimi.
Si prevede (punto d) che le facoltà o le scuole siano in un numero massimo di 6, 9, 12 per ogni università, a seconda del numero di professori e ricercatori: forse si potrebbe semplificare la disposizione riassumendola nel punto c) in questi termini: “previsione di un numero massimo di 12 facoltà“.
Si prevede (punto e) la possibilità per le università con organico inferiore a 500 unità di darsi una struttura semplificata a cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui ai punti a), b), c): vi è al riguardo un errore terminologico, il punto b) ivi richiamato non attiene allo svolgimento di funzioni.
Al punto f) è contemplata la istituzione di un organo deliberante delle facoltà o scuole composto dai direttori di dipartimento, da un coordinatore di corso di studio o di area didattica, dal presidente della scuola di dottorato, e da una rappresentanza degli studenti. L’organo deliberante è presieduto da un professore ordinario eletto al suo interno ovvero nominato secondo modalità statutarie. La carica dura 3 anni ed è incompatibile con altre cariche di dipartimento, coordinatore di corso di studio o di area didattica o di dottorato. A proposito dell’organo deliberante delle facoltà o scuole va osservato che se la facoltà non ha solo funzioni di coordinamento, ma anche poteri sostanziali, sarebbe opportuno che detti organi deliberanti tengano conto della rilevanza dei singoli dipartimenti.
Al punto g) è prevista la istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti/studenti volta ad assicurare la qualità della didattica e a valutare i risultati della didattica, formulando pareri sulla attivazione e soppressione di corsi di studio: questa commissione appare inutile laddove esistano le facoltà, che già svolgono al loro interno siffatta funzione con la partecipazione di rappresentanze studentesche.
Il punto h) ribadisce la rappresentanza elettiva degli studenti negli organi già citati e risulta, per questo aspetto superfluo: la lettera l) del comma 3, a cui si fa rinvio per garantire una rappresentanza studentesca, è peraltro relativa al direttore generale. Nella seconda parte si fissa invece il principio per cui l’elettorato passivo è riservato agli studenti iscritti la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. Si ribadisce la rinnovabilità per una sola volta di ogni mandato.
Il punto i) prevede opportunamente che la rappresentanza studentesca possa accedere ai dati necessari.
Il comma 4 eccettua gli istituti a ordinamento speciale dalla osservanza delle disposizioni contenute in alcuni punti dell’articolo.
Il comma 5 stabilisce la istituzione di un codice etico: più che un codice etico, sarebbe appropriato prevedere un codice deontologico.
Nel comma 6 si dispone che lo statuto viene in sede di prima applicazione redatto da una commissione composta da 15 membri fra cui il rettore, due rappresentanti degli studenti, 6 designati rispettivamente dal senato e dal cda, esterni ad essi. Lo statuto è adottato con delibera congiunta di senato e cda: sarebbe opportuno prevedere che lo statuto sia adottato da un unico organo, per evitare contrapposizioni paralizzanti fra due organi, che allo stato sono espressione di analoghe rappresentanze.
Il comma 7 prevede un termine ulteriore di 3 mesi assegnabile dal ministero per la modifica statutaria, decorso il quale il ministero costituisce una commissione ad hoc composta da 3 membri.
Il comma 9 sancisce che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU si avviino le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
E’ prevista nel comma 10 la decadenza automatica degli organi al momento della costituzione dei nuovi e la proroga di quelli che scadrebbero entro i 6 mesi contemplati per la redazione dello statuto.
Nel comma 11 si precisa che ai fini della rieleggibilità dei rettori, del senato e del cda si computa il periodo già maturato: peraltro del senato non era prevista una non rieleggibilità.
Il comma 12 stabilisce che il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia rientra tra i criteri di valutazione delle università ai fini dell’allocazione delle risorse effettuata su proposta dell’Anvur. L’art. 3 prevede la possibilità per gli atenei di federarsi, eventualmente anche limitatamente ad alcuni settori di attività o per singole strutture (c.1)
Si stabiliscono le condizioni e le modalità per la fusione (c.3).
Il comma 4 prevede che il progetto di cui al comma 3 sia approvato dal Miur, previo parere dell’Anvur e di concerto con il Mef.
Il comma 5 prevede l’espletamento di procedure di mobilità del personale, con eventuali incentivi a carico dell’FFO. L’art. 4 istituisce il Fondo per il merito destinato a erogare premi di studio, fornendo buoni studio, che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito; il Fondo svolge funzioni di garanzia dei prestiti d’onore: sarebbe opportuno limitare i premi di studio a chi non è abbiente, prevedendo magari delle soglie non troppo basse di accesso.
Il comma 3 attribuisce a Consap spa il coordinamento operativo delle prove nazionali, prevedendo altresì un contributo studentesco per la partecipazione alle prove.
Il comma 6 prevede la determinazione da parte del Mef del corrispettivo per la garanzia dello Stato da imputare ai finanziamenti erogati, immagino si tratti della garanzia per i prestiti d’onore: la norma non appare tuttavia coperta.
Il comma 7 fissa i criteri per la costituzione del fondo: non appare al riguardo adeguata la previsione come una mera eventualità del finanziamento pubblico. Il Fondo rischia di non entrare immediatamente in funzione e comunque di non entrare in funzione con adeguati finanziamenti. E’ poi paradossale che fra le risorse destinate ad alimentare il Fondo vi siano i contributi degli studenti di cui al comma 3. Va detto peraltro che se fosse previsto un trasferimento pubblico obbligatorio, la norma sarebbe priva di copertura finanziaria. L’art.5 prevede norme destinate a favorire la qualità e la efficienza del sistema universitario.
Il comma 1 contiene una delega al Governo ad adottare entro 12 mesi e senza oneri per la finanza pubblica decreti legislativi al fine di raggiungere gli obiettivi sotto indicati:
a) distribuzione delle risorse pubbliche alle università mediante meccanismi premiali e conseguente accreditamento delle università;
b) revisione della disciplina sulla contabilità e commissariamento in caso di dissesto finanziario;
c) valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e definito;
d) sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento dei singoli atenei;
e) revisione del diritto allo studio.
Con riferimento ai punti suddetti non risulta corretta la disciplina con legge delega della valutazione dei risultati conseguiti dai singoli docenti poiché essa è di competenza dei singoli atenei; una qualificazione ulteriore delle attività didattiche e di ricerca, oltre i principi contenuti nel ddl, appare eccessivamente invasiva della autonomia delle singole sedi universitarie. Oltretutto il decreto istitutivo dell’Anvur limita le sue attribuzioni alla valutazione delle istituzioni universitarie.
Il comma 2 definisce i principi e criteri direttivi della delega relativamente alla valorizzazione della qualità, alla introduzione di meccanismi premiali, al sistema di accreditamento.
a) Si prevede dunque che il sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato sia fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori forniti dall’Anvur per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di adeguate risorse finanziarie.
b) Si prevede la introduzione di un sistema di valutazione periodica da parte dell’Anvur dell’efficienza e dei risultati conseguiti in ambito didattico e di ricerca dalle università e dalle loro articolazioni interne: la formulazione potrebbe essere linguisticamente più felice: “efficienza” presuppone una specificazione. Sarebbe in ogni caso opportuno valutare anche la qualità, non solo l’efficienza. Si tratta comunque di disposizione che conferma quanto già previsto nel decreto istitutivo dell’Anvur.
c) Si dispone il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e della efficacia delle attività da parte delle università: non si scorge però qui alcun criterio direttivo.
d) Si prevedono meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati in ambito didattico e di ricerca. Il comma 3 detta i principi e criteri direttivi in materia di contabilità.
Al riguardo si stabilisce fra l‘altro:
a) la introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo; la estensione ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa universitari del sistema di tesoreria unica mista vigente;
b) la adozione di un piano economico-finanziario triennale;
c) la comunicazione al Mef, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione annuale;
d) la predisposizione di un programma triennale di riequilibrio, entro percentuali definite dal ministero, della consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo. La mancata adozione del piano comporta la non erogazione delle quote di ffo relative alle unità di personale eccedenti i limiti previsti. Al riguardo va osservato che se il personale tecnico-amministrativo appare in molte sedi senz’altro sovrabbondante, la dotazione di personale docente e ricercatore è inferiore alla media Ocse e dunque risulta inadeguata sul lungo periodo;
e) la determinazione di un limite massimo relativo alla incidenza delle spese di indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, sulle entrate complessive di ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
f) la introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, a cui è collegata la attribuzione di una percentuale della parte dell’FFO che non rientra nella quota premiale di cui alla legge 1/2009;
g) la previsione della declaratoria di dissesto finanziario quando l’università non può garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili;
h) la disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con diffida a predisporre entro 180 giorni un piano di rientro, da attuare nel limite massimo di 5 anni e da approvarsi da parte del Miur di concerto con Mef;
i) la previsione del commissariamento, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione.
l) la previsione di un fondo di rotazione volto a favorire il riequilibrio finanziario degli atenei.
Il comma 4 entra nella definizione di parti importanti dello stato giuridico dei docenti e ricercatori. Questa parte, ancor più di quella precedente, appare non sempre adeguatamente coperta dalla definizione di principi e criteri direttivi: si scambiano talvolta obiettivi con principi e criteri direttivi. Anche per la delicatezza della materia sarebbe bene definire nella legge i contenuti essenziali, lasciando poi ad un regolamento la loro semplice attuazione.
Così al punto a) si riserva alla legge delegata la determinazione dell’impegno dei professori e dei ricercatori nei regimi di tempo pieno e definito;
al punto b) si rinvia alla legge delegata la disciplina delle modalità di passaggio dall’uno all’altro regime;
il punto c) determina la disciplina dell’impegno a tempo pieno e definito. Si fissa sia per i docenti a tempo pieno che per quelli a tempo definito un eguale impegno complessivo pari a 1500 ore: ciò appare suscettibile di impugnazione per irragionevolezza. E’ evidente del resto che, corrispondendo l’impegno per chi è a tempo definito a circa 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana, non si riserva alcuno spazio per le attività libero-professionali, presupposto stesso del collocamento a tempo definito. Le 1500 ore ricomprendono poi non solo le attività didattiche, ma anche quelle di ricerca e qui appare francamente impossibile una loro quantificazione seria, sarebbero del resto ingenuamente fantasiosi o del tutto arbitrari criteri volti a desumere presuntivamente dalle pubblicazioni effettuate l’impegno annuale profuso in ricerca. Va detto che mentre la didattica è quantificata in molti Paesi Ocse, non vi è Paese al mondo che quantifichi le ore dedicate alla ricerca. Come ben sa chi la pratica, la ricerca si può fare ovunque, e in qualsiasi momento delle 24 ore, ciò che conta sono i risultati, ed è questo l’oggetto della valutazione che in alcuni Paesi viene effettuata. Nelle 1500 ore sono ricompresi anche i compiti preparatori e di verifica connessi all’insegnamento, nonché il tempo destinato allo studio personale. E’ evidente anche qui la arbitrarietà della definizione lasciata inevitabilmente ad una autocertificazione soggettiva. Vi rientrerebbero infine i compiti organizzativi. Non si comprende poi l’inciso “anche con quantificazione dell’impegno complessivo” devoluto alla legge delegata, che lascerebbe intendere una specificazione oraria ulteriore delle varie attività elencate.
Più in generale, va osservato che il limite di 1500 ore introduce una disparità di trattamento economico rispetto alla categoria dei docenti di scuola secondaria, che può essere foriera di ricorsi. A fronte invero di uno stipendio di insegnante che corrisponde all’incirca a quello di un ricercatore ovvero di un associato a inizio carriera, si richiede per ricercatori e professori universitari un impegno orario pari a quasi due volte e mezzo. La norma rischia di risultare dunque incostituzionale per irragionevolezza. Va osservato infine che nella bozza iniziale del ddl, l’impegno di 1500 ore era qualificato come “figurativo”, essendo collegato alla rendicontazione dei progetti di ricerca cofinanziati. Se si vuole mantenere il suddetto impegno orario, sarebbe almeno auspicabile l’utilizzo della definizione originaria.
Corretta appare invece la quantificazione in 350 ore e 250 ore dell’impegno didattico rispettivamente per il tempo pieno e definito.
Quanto al punto d) emergono i seguenti rilievi: la disciplina delle attività di verifica dello svolgimento dei compiti didattici è un obiettivo e non un criterio direttivo. Venendo alla determinazione dei principi e criteri direttivi, appare senz’altro auspicabile la introduzione di forme di controllo e di verifica da parte delle singole università dell’effettivo svolgimento delle lezioni e dell’attività di ricevimento e di assistenza agli studenti. Essa tuttavia non è accompagnata nel ddl in oggetto dalla previsione di adeguate misure sanzionatorie per le ipotesi di inottemperanza da parte del singolo docente. Per stroncare forme di inaccettabile mal costume, appare invece auspicabile prevedere che nell’ipotesi di mancata osservanza dei doveri didattici, e in assenza di una idonea giustificazione, siano applicate adeguate sanzioni di natura patrimoniale, fino al licenziamento per i casi più gravi. Risulta invero che vi siano docenti sistematicamente assenti alle lezioni e al ricevimento studenti, e che tuttavia non ricevono alcuna forma di diffida da parte delle autorità accademiche. Senza il richiamo ad adeguate sanzioni, la previsione di forme articolate di controllo sembra una tipica grida manzoniana destinata all’esterno più che all’interno dell’accademia. Non risulterebbe invece opportuna la introduzione di un badge di entrata e di uscita nell‘ateneo, che appare svilire la professionalità del docente e del ricercatore fondata sulla autonomia della ricerca, attribuendogli un ruolo di tipo impiegatizio. Oltretutto mancano strutture adeguate per fronteggiare una presenza fissa di tutti i docenti nei dipartimenti.Quanto alla verifica dell’impegno scientifico è di tutta evidenza che essa va riservata alle singole università, che hanno interesse a stimolarlo essendo legata una parte dei finanziamenti alla qualità della produzione scientifica. Anche qui risulta ovvio che la valutazione più che sulla quantità dovrà farsi sulla qualità della produzione medesima.
D’altro canto se non fosse la singola università a valutare l’impegno scientifico di ciascun docente, si richiederebbe all’Anvur uno sforzo insostenibile, dovendo valutare ogni anno 70.000 persone con fra l’altro un personale assai limitato e con pochi fondi. Nelle scorse legislature si era oltretutto affermato in modo bipartisan il principio, recepito non a caso nel decreto istitutivo dell’Anvur, che detto istituto deve valutare le istituzioni accademiche, a iniziare dai dipartimenti, e non le singole persone. Inoltre, qualora la valutazione fosse fatta al di fuori delle singole università ci sarebbe il rischio di un rallentamento burocratico notevole con ritardi nella liquidazione degli scatti.
Per altro verso, l’inserimento nelle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione, di esame di Stato, nonché negli organi di valutazione di progetti di ricerca di cui al punto d), non può essere il risultato di una valutazione fatta dalle singole università. Appare dunque opportuno che essa sia conseguenza di una credibilità scientifica conseguita dal singolo professore o ricercatore e attestata in modo oggettivo, senza possibilità di discriminazioni, dalle pubblicazioni su riviste internazionalmente accreditate, dalla esistenza di recensioni delle monografie pubblicate su riviste accreditate, o dalla esistenza di pubblicazioni in collane universitarie o assimilabili. E’ il giudizio della comunità scientifica, non di un singolo valutatore, che deve decidere della adeguatezza scientifica di un possibile commissario di concorso. Ciò che conta non è stabilire se sia idoneo, posto che già vi è stato a suo tempo un giudizio della comunità scientifica, ma se vi sia stata continuità nella ricerca, e se sia rimasto ad alto livello nel dibattito scientifico.
Il punto e) rinvia alla legge delega la individuazione dei casi di incompatibilità e la definizione dei criteri generali per la assunzione di incarichi, anche retribuiti, di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza etc. Il fatto stesso che si rinvii alla legge delegata la determinazione dei criteri generali, qualifica la palese illegittimità della disposizione. Al riguardo deve essere la singola università a stabilire un regime di incompatibilità a seconda delle proprie convenienze, e non in via generale, ma differenziando all’interno di contratti integrativi individuali, e comunque per aree disciplinari, come avviene nei sistemi universitari più avanzati. Starà poi al docente accettare o meno le condizioni contrattuali offerte, ovvero decidere di cambiare sede.
Il punto f) prevede l’obbligo di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini della attribuzione dello scatto stipendiale. Il principio appare condivisibile, ritengo tuttavia che debbano essere le singole università, nell’ambito della loro autonomia e responsabilità, a fissare i criteri di valutazione della complessiva attività svolta, eventualmente differenziando, a seconda delle esigenze locali, il valore da riferirsi alla ricerca piuttosto che alla didattica ovvero all‘impegno gestionale.
Al punto g) sono previsti meccanismi di incentivazione volti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori, si prevede inoltre che nel caso di cambio di sede i responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’università originaria conservino la titolarità dei progetti e i relativi finanziamenti.
Al punto i) si rivede il trattamento economico dei professori e dei ricercatori già in servizio e di quelli vincitori dei concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e in specie la trasformazione degli scatti da biennali a triennali. Ciò, anche se avviene ad invarianza del complessivo trattamento retributivo, comporta una perdita economica per docenti e ricercatori legata al ritardo della prestazione. Gli effetti retributivi della ritardata prestazione sono ben evidenziati dalla tabella allegata alla relazione tecnica. Per evitare che si possa attuare da parte delle università una forma di risparmio a danno del personale docente, che tra l’altro non è contrattualizzato e dunque non gode di periodici rinnovi retributivi, è opportuno prevedere che i risparmi derivanti dalla mancata concessione degli scatti vadano ad incrementare un apposito fondo universitario per la incentivazione del personale docente e ricercatore.
Il punto l) preannuncia una revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati nel primo anno di attività.
Il punto m) abolisce, per coloro che verranno assunti sulla base della presente legge, lo straordinariato e il giudizio di conferma ed elimina la ricostruzione di carriera.
Il punto o) destina una quota dell’ffo sulla base della valutazione di politiche meritocratiche di reclutamento.
Manca un aspetto fondamentale che potrebbe essere inserito nel punto i): le più recenti riforme dello stato giuridico della docenza universitaria, penso innanzitutto a quella tedesca del 2002, prevedono forme incentivanti integrative, sul modello di quanto avviene nei Paesi anglosassoni in cui la retribuzione dei docenti è fissata per contratto, venendo commisurata ai risultati conseguiti e all’interesse che l’ateneo ha verso quel singolo docente.
Una forma incentivante integrativa era già prevista nella legge 230 del 2005 all’art.1,c.16. Necessita ora di un fondo ad hoc, che la renda praticabile.
Il comma 5 riprende un emendamento già presentato al ddl….che favorisce fra l’altro la sperimentazione da parte delle regioni di nuovi modelli di gestione ed erogazione degli interventi in materia di diritto allo studio: alla lettera a) la “definizione dei livelli essenziali delle prestazioni…tali da assicurare gli strumenti…per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti” appare viziata dal pregiudizio demagogico secondo cui il semplice ingresso nella istituzione formativa sia necessariamente per tutti una garanzia di successo, come tale appare in contrasto con i principi della costituzione. L’art.6 opportunamente ridimensiona i crediti che possono essere riconosciuti agli studenti per attività professionali. L’art.7 rivede i settori scientifico disciplinari sulla base del criterio della afferenza di almeno 50 ordinari. La relazione tecnica stima che detta riduzione porti i settori scientifico-disciplinari dagli attuali 370 “circa”, a “circa” 190. L’art.8 istituisce la abilitazione nazionale di durata quadriennale per le funzioni di professore ordinario ed associato: la distinzione fra le due fasce non può essere per funzioni dal momento che le funzioni sono analoghe, occorre fare un riferimento alla legge 382/1980 ovvero specificare la differenza dei requisiti (idoneità per la seconda fascia; piena maturità scientifica per la prima fascia).
Si prevede che le modalità di espletamento delle procedure concorsuali siano disciplinate con regolamento entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
I regolamenti prevedono fra l’altro:
a) la attribuzione della abilitazione sulla base di un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche. Sarebbe opportuna anche una adeguata verifica delle capacità didattiche;
c) la indizione con frequenza annuale delle procedure concorsuali;
d) la conclusione delle procedure entro 5 mesi dalla indizione; la garanzia della pubblicità di atti e giudizi;
e-g) la formazione di un’unica commissione per ciascun settore scientifico-disciplinare, che dura in carica due anni, è competente sia per la abilitazione alle funzioni di ordinario che di associato, ed è composta da 4 professori ordinari italiani, sorteggiati all’interno di una lista formata dall’Anvur fra coloro che abbiano avuto un giudizio positivo al fine del riconoscimento degli scatti triennali e che abbiano fatto domanda per esservi inclusi; la commissione è composta inoltre da uno studioso ed esperto straniero appartenente ad un Paese dell’Ocse, e di pari livello, sorteggiato all’interno di una lista costituita dall’Anvur: già si è detto che sarebbe preferibile la costituzione della lista, previa domanda di esservi ammessi, fra coloro che abbiano pubblicazioni scientifiche accettate su riviste internazionalmente accreditate o pubblicate in collane universitarie. Una unica commissione che dura in carica due anni ed è competente per le abilitazioni di prima e seconda fascia rischia di concentrare in sé troppo potere.
In caso di mancato conseguimento della abilitazione, al punto l) si preclude la partecipazione alle procedure indette nel biennio successivo, ovvero nel triennio, per la attribuzione della abilitazione alla fascia superiore.
Il possesso della abilitazione è titolo preferenziale per la attribuzione di contratti di insegnamento: occorrerebbe dunque estendere tale preferenza anche a chi è già in servizio (punto n).
Le procedure sono a carico delle sedi presso cui si svolgono i concorsi (punto o). La relazione tecnica stima in circa 17 milioni di euro l’anno il costo delle procedure concorsuali, a fronte degli attuali 25 milioni. La differenza è essenzialmente legata alla contrazione dei settori scientifico disciplinari. L’art.9 disciplina le procedure di reclutamento stabilendo innanzitutto (c.1) che esse sono avviate sulla base della programmazione triennale.
Il comma 2 definisce i criteri a cui devono ispirarsi i regolamenti delle singole università volti a disciplinare le procedure di selezione pubblica.
In particolare è previsto che:
b) la ammissione alle procedure, aperte con bando (lett.a), sia riservata agli studiosi in possesso della abilitazione, di cui al precedente art.8, per il settore scientifico e per le funzioni oggetto del bando. L’art.15, 3 rimedia peraltro ad una palese dimenticanza prevedendo la possibilità di partecipare alle suddette procedure anche per i professori attualmente in servizio. Sarebbe peraltro opportuno articolare diversamente questa legittimazione a partecipare ai bandi;
c) la commissione valutatrice sia composta da almeno 5 professori, solo ordinari -ovvero anche associati nel caso di assunzione a tempo determinato di ricercatori-, appartenenti alla facoltà o alla scuola, e al medesimo settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Nel caso non vi siano sufficienti docenti all’interno dell’ateneo per il medesimo settore scientifico-disciplinare si ricorre a docenti di altri atenei ed eventualmente di materie affini. Non si prevede l’ipotesi in cui non sia stata costituita la facoltà. Sarebbe più opportuno sostituire la facoltà con il dipartimento.
d) i candidati debbano tenere una lezione pubblica. Sarebbe più opportuno che la valutazione della idoneità didattica fosse fatta al momento della abilitazione: non si può abilitare chi non abbia propensione per la didattica;
f) la proposta di chiamata venga fatta dal dipartimento sulla base della valutazione operata dalla apposita commissione, venendo quindi deliberata dal cda previo parere favorevole dell‘organo deliberante delle facoltà, composto dai direttori dei dipartimenti in essa raggruppati, da un coordinatore di corso di studio, dal presidente della scuola di dottorato, e da una rappresentanza degli studenti. La procedura è estremamente complessa, farraginosa e prevede un eccesso di pareri; oltretutto non si comprende per quale motivo debbano intervenire nella chiamata i soggetti che compongono l’organo deliberante della facoltà. E’ fuori sistema che alle chiamate degli ordinari partecipino anche i professori di seconda fascia, e che alle chiamate di professori e ricercatori partecipino rappresentanti degli studenti. Sarebbe sufficiente prevedere una decisione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti il dipartimento, su proposta dei professori del settore scientifico disciplinare e con delibera finale del cda. Le università potrebbero poi stabilire forme di consultazione della comunità scientifica sulla adeguatezza dei candidati proposti dai professori del settore scientifico-disciplinare.
Più in generale questa procedura rischia di penalizzare l’assunzione dei docenti più giovani e neo abilitati ponendoli in competizione con docenti già in servizio sulla base di una valutazione comparativa dei titoli. Pare opportuno distinguere le procedure di assunzione in servizio, da quelle di trasferimento. In questo ultimo caso sarebbe più idonea la chiamata diretta, che avrebbe il vantaggio di evitare il rischio di ricorsi paralizzanti. Non si comprende poi per quale motivo sia prevista (c.5) la chiamata diretta per studiosi impegnati all’estero o per ricercatori a contratto e non per professori già in servizio presso altre università italiane. Fra l’altro le università hanno maggiore convenienza ad assumere neo abilitati che a chiamare per trasferimento, posto il maggior costo di queste ultime chiamate. Dunque la chiamata per trasferimento avverrebbe solo per situazioni di particolare rilievo e favorirebbe la mobilità fra sedi. Va poi aggiunto che, essendo i commissari normalmente già presenti nel dipartimento, il loro giudizio verrebbe comunque considerato. In questo caso, sarebbe peraltro auspicabile inserire un limite percentuale alle chiamate per trasferimento. Insomma, per una università moderna e competitiva si deve avere la possibilità di assumere, entro certi contingenti stabiliti, chi sia ritenuto particolarmente funzionale alle esigenze di sviluppo del dipartimento e dell'ateneo, e abbia già prestato servizio per quella fascia in altre sedi, senza subire il rischio di ricorsi paralizzanti o la penalizzazione di perdite di tempo e di complicazioni burocratiche eccessive.
i) gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali possano disciplinare autonomamente la composizione delle commissioni valutatrici nonché le procedure di chiamata.
In base al comma 3 si prevede che almeno un terzo dei posti di professore ordinario è riservato a professori che non abbiano prestato servizio presso l’università banditrice nei precedenti tre anni e almeno un quinto dei posti di professore di seconda fascia è destinato alle procedure di reclutamento previste per chi non abbia prestato servizio all’interno dell’ateneo come ricercatore a tempo determinato.
Il comma 4 prevede che nel quinquennio successivo alla attivazione delle procedure di selezione dei ricercatori a contratto, una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia possa essere destinata a procedure di reclutamento riservate a personale in servizio presso l’ateneo ed almeno un terzo sia riservato a chi non abbia prestato servizio presso l’università banditrice nei precedenti tre anni.
Il comma 5 prevede che la chiamata diretta si utilizzi per la assunzione di studiosi stabilmente impegnati all’estero, per le assunzioni per chiara fama, e per la assunzione per posti da professore di seconda fascia in favore di ricercatori che abbiano conseguito la abilitazione durante lo svolgimento di un contratto di ricerca. Sarebbe opportuno sopprimere la chiamata per chiara fama, sussistendo già la figura del professore a contratto. In passato la chiamata per chiara fama ha dato luogo ad alcuni trattamenti di favore non adeguatamente giustificati. L’art.10 prevede due tipi di assegni di ricerca.
Innanzitutto il comma 1) autorizza le università a conferire assegni di ricerca.
I destinatari devono essere in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca (c.2).
La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, di dottorato o di specializzazione medica (c.3).
L’importo dell’assegno è determinato dall’ateneo (c.6).
Il comma 7 prevede poi assegni ministeriali, su base nazionale, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. I vincitori possono scegliere l’università e la struttura ove svolgere la propria attività, con l’assenso delle stesse.
La durata complessiva dei rapporti così instaurati non può superare i dieci anni, anche non continuativi (c.9). Sulla base dell’art.11 le università possono stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Detti contratti sono stipulati dal rettore: sarebbe opportuno aggiungere che la palese inadeguatezza del curriculum può dar luogo ad annullamento del contratto su istanza di un componente il nucleo di valutazione, per evitare che l’affidamento di incarichi a soggetti sprovvisti di idoneo curriculum risulti poi nei fatti priva di sanzione.
Non è chiaro invece il senso del comma 2. La principale differenza rispetto alla fattispecie di cui al comma 1 è costituita dall’aggettivo “specifiche”, sembrerebbe dunque che questa seconda ipotesi contrattuale, che prevede un accesso preferenziale per certe categorie di soggetti, sia riferita ad ambiti didattici più specifici, di supporto all’insegnamento. E’ opportuno unificare le due ipotesi. L’art.12, proseguendo quanto già avviato a suo tempo dalla legge 230/2005, presuppone la eliminazione delle figure di ricercatore a tempo indeterminato, prevedendo ricercatori titolari di contratti a tempo determinato. I compiti attribuiti a questa nuova figura di ricercatore sono di ricerca, e di didattica. La didattica è fissata in un ammontare di 350 ore annue, la ricerca non è quantificata (c.1).
Le procedure di selezione sono riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca, diploma di specializzazione medica, laurea magistrale, che abbiano un curriculum scientifico professionale adatto alla ricerca (c.2).
I contratti hanno durata triennale, rinnovabile per una sola volta, previa valutazione positiva della attività svolta (c.4). Troppo complicata appare la possibilità di stipulare nuovi contratti con altre università: una volta fissato il periodo massimo di 10 anni per la durata di rapporti a tempo determinato, entro questo limite dovrebbe essere semplicemente consentito di partecipare a procedure di selezione per il tempo mancante al raggiungimento del decennio.
Al comma 8 si quantifica l’aumento retributivo previsto dall’art.5,c.4, lettera l. In particolare il trattamento economico è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno, aumentato del 20%. Nell’ipotesi di rinnovo del contratto per un ulteriore triennio, il predetto trattamento annuo lordo può essere elevato fino ad un massimo del 30%. La disposizione va nella direzione di rendere più competitiva la retribuzione di inizio carriera, che è attualmente in assoluto la più bassa fra i principali Paesi europei, pari a circa il 60% di quella di un ricercatore tedesco. Tale misura, quantificata in 11 milioni di euro, viene coperta con corrispondente riduzione per gli anni 2010 e 2011 dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.5, c.1 della legge 19 ottobre 1999, n.370. E’ evidente in ogni caso che a regime occorrerà prevedere un incremento corrispondente dell’FFO onde evitare che ad una maggiore retribuzione corrisponda un minor numero di ricercatori assunti in servizio, ancorché a tempo determinato.
Parimenti troppo burocratica, e potenzialmente poco trasparente, appare la procedura di selezione nazionale dei vincitori (c.9), che deve passare attraverso una commissione composta da “eminenti studiosi”, designati dal Ministro su proposta dell’Anvur, che si avvalgono a loro volta, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione scientifica, fra l’altro senza oneri per la finanza pubblica(!). Meglio sarebbe la formazione di commissioni composte, per ogni settore scientifico disciplinare, estraendo a sorte tre valutatori all’interno delle liste di professori ordinari e associati che abbiano continuità di pubblicazioni scientifiche negli ultimi 5 anni. Inoltre non si può prescindere da una valutazione delle abilità didattiche e della preparazione complessiva del candidato, anche alla luce del fatto che il ricercatore a tempo determinato potrebbe essere destinatario di chiamata diretta su posto da associato. L’art.13 prevede che la concessione della opzione per la permanenza in servizio per un ulteriore biennio sia subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dell’ateneo. L’art.14 prevede la possibilità di attribuire con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, incarichi annuali, rinnovabili, per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine. L’art.15 contiene alcune norme transitorie e finali.
In specie il comma 1 stabilisce che a far data dalla entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti da professore ovvero da ricercatore o assegnista di ricerca, le università possano avviare esclusivamente le procedure previste dal presente ddl. Dal momento che le procedure presuppongono le modifiche statutarie e l’adozione di appositi regolamenti, ciò significherebbe un blocco delle chiamate per oltre un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Per evitare il blocco delle chiamate sarebbe peraltro opportuno far data dalla entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art.9,c.2 e comunque non prima del termine delle procedure di modifica statutaria.
Il comma 3 prevede che l’idoneità conseguita ai sensi della legge n.210/1998 sia equipollente alla abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa. In conclusione: le osservazioni sono numerose, ma riguardano elementi particolari del ddl, non gli elementi strutturali e non intaccano il giudizio senz'altro positivo sulla sua complessiva adeguatezza.
D'altro canto il ddl riprende, talvolta quasi alla lettera, passaggi già contenuti nella proposta presentata a febbraio dalla maggioranza e pure in quella depositata a giugno dalla opposizione. Le soluzioni prospettate ricalcano nelle loro linee generali quanto contenuto nel programma elettorale del Pdl, che per molti aspetti non era distante da quello del Pd. E’ piuttosto auspicabile, per consentire alla riforma di esplicare i suoi effetti positivi, che i tagli previsti per il 2010 vengano drasticamente ridotti: questo è il vero ostacolo che si deve superare.
Si apre ora la discussione che mi auguro voglia tener conto dei rilievi qui sollevati e di quelli che emergeranno nel proseguo del confronto.
Al riguardo voglio essere subito molto chiaro: per quanto mi compete intendo riservare una seria attenzione alle proposte che verranno avanzate, non solo dalla maggioranza, ma anche dalla opposizione e dalle parti sociali, per arrivare ad un testo, che nel rispetto delle linee portanti qui delineate, sia il più possibile condiviso.
Una cosa è certa: non mi lascerò condizionare dalle eventuali pressioni di organi di stampa, nè di coloro che non siano espressione della sovranità popolare. Il Governo ci ha offerto questa proposta, tocca ora al Parlamento esprimersi e la sua sarà la volontà definitiva.
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