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Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori
Articolo 1 Delega al Governo 1. Allo scopo di procedere alla riforma della governance di ateneo e al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli seguenti. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore. Articolo 2 Disposizioni in materia di organizzazione e governance di ateneo 1. In conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di autonomie funzionali e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto disciplina l'organizzazione e la governance di ateneo nei limiti delle disposizioni seguenti. 2. Il Rettore ha la rappresentanza esterna dell'ateneo ad ogni effetto di legge. Presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico e svolge le funzioni di indirizzo, promozione e vigilanza, oltre a quelle di gestione che non risultano espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi. Viene eletto da tutte le componenti universitarie secondo le modalità stabilite nello statuto. Il personale tecnico-amministrativo e gli studenti votano attraverso rappresentanti. Il mandato può essere rinnovato per una volta soltanto e comunque senza che venga superato il limite massimo di otto anni. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, nomina i membri del Consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, lett. f) della legge 9 maggio 1989, n. 168 e nel rispetto delle disposizioni seguenti. 3. Il Senato accademico è composto dai responsabili delle strutture organizzative di primo livello in base alle modalità stabilite dallo statuto e dalle rappresentanze del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti. Ai fini della partecipazione al Senato accademico rilevano esclusivamente le strutture organizzative di primo livello composte da non meno di 50 afferenti fra professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori. Il Senato accademico definisce l'assetto organizzativo interno secondo quanto fissato dallo statuto, definisce la strategia didattica e di ricerca dell'ateneo, approva il piano triennale dell'offerta didattica e formativa, esprime il parere sul bilancio preventivo, sulla consistenza e sui criteri di assegnazione del fondo per la incentivazione individuale ed approva il bilancio consuntivo. Trascorso un anno dalla elezione del Rettore, può sfiduciarlo con una deliberazione assunta a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti. 4. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui uno eletto dalle componenti studentesche fra gli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso. Dei sette membri nominati dal Rettore tra soggetti dotati, sulla base del loro curriculum e della loro esperienza, delle necessarie competenze gestionali, tre possono essere interni all'università. I membri esterni sono scelti tra personalità di chiara fama il cui apporto sia significativo per il funzionamento dell'ateneo. Due fra essi sono scelti, ove possibile, in rappresentanza dei principali finanziatori non statali dell'università, e comunque dei finanziatori che contribuiscano con non meno di 500 mila euro al bilancio dell'università. Non possono comunque essere nominati soggetti che rivestano incarichi di natura politica. 5. Il Consiglio di amministrazione sovrintende l'attuazione degli indirizzi dettati dal Senato accademico. Su proposta del Rettore nomina il direttore generale. Effettua in base a quanto previsto dall'art.6,3 le assunzioni a tempo indeterminato dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge in termini di determinazione del contenuto minimo dei diritti e doveri del personale docente di ruolo, il Consiglio di amministrazione stipula il contratto individuale integrativo con il personale docente in servizio a tempo pieno di cui al successivo articolo 3, comma 2. 6. Il direttore generale costituisce il vertice gerarchico della struttura amministrativa di ateneo. E' responsabile della attuazione degli indirizzi ricevuti dal Consiglio di amministrazione secondo criteri e modalità che garantiscano l'efficienza e l'eficacia dell'azione amministrativa e la semplificazione dei processi, secondo quanto previsto dallo statuto in attuazione dell'art. 16, c. 4, lett. c) della legge 9 maggio 1989, n. 168. Per raggiungere questi obiettivi egli deve assicurare l'adozione di un sistema di valutazione delle prestazioni individuali esteso a tutto il personale tecnico-amministrativo, cui siano correlati gli incentivi economici e le progressioni di carriera. 7. L'organizzazione interna è disciplinata dagli statuti nel rispetto dei seguenti principi: le strutture organizzative di primo livello, comunque denominate, sono responsabili sia della ricerca che della didattica e possono articolarsi ulteriormente al proprio interno in strutture minori responsabili di singole attività. Le decisioni sono adottate direttamente dalle strutture organizzative del livello interessato secondo i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa e burocratica. Le strutture organizzative di primo livello stipulano, entro i limiti del budget predefinito in sede di bilancio preventivo, contratti di ricerca e di didattica sulla base delle proposte adeguatamente motivate presentate dai professori di prima e seconda fascia in servizio presso le strutture medesime. I contratti di ricerca non possono comunque superare la durata di sei anni. I contratti di cui al presente comma assorbono tutte le figure non di ruolo di docenza o di ricerca. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze nomina in numero di tre gli organismi di controllo sulla regolarità contabile dei bilanci dei singoli atenei che fanno una relazione annuale ai Ministeri dell'università e dell'economia. Il Ministro dell'università nomina in numero di 3 i componenti il Nucleo di valutazione, quale sezione staccata dell'Anvur, con il compito di valutare la qualità della ricerca e della didattica complessivamente svolta all'interno della singola università. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Università non statali in quanto compatibili con i rispettivi statuti. Articolo 3 Incentivi alla ricerca e alla didattica 1. E' istituito un fondo per la incentivazione della ricerca e della didattica con una dotazione annua di 300 milioni di euro. La ripartizione delle risorse viene fatta dal Miur considerando i risultati raggiunti da ciascuna università tenuto conto della necessità di valorizzare singole strutture di eccellenza. A tali fini si considerano i risultati delle valutazioni Anvur. Il fondo così ripartito può essere integrato anche con contributi esterni. 2. Ai fini della assegnazione delle risorse di cui al fondo per la incentivazione di cui al comma 1 le università stipulano con professori e ricercatori di ruolo contratti individuali aggiuntivi rispetto alla retribuzione di base. Detti contratti possono contenere anche condizioni particolari in deroga alle norme sugli obblighi didattici. 3. I criteri per la assegnazione delle risorse mediante contratti individuali sono preventivamente definiti in via generale, comunicati al ministero e pubblicati su internet. Sono parimenti rese pubbliche mediante internet le motivazioni alla base dei contratti individuali. I criteri devono considerare la qualità della ricerca svolta o il particolare interesse della ricerca che si propone di fare nella struttura universitaria, la qualità della didattica, la capacità di portare finanziamenti. 4. E' istituito un fondo universitario (locale) per il finanziamento ai progetti di ricerca con dotazione annua di 150 milioni di euro. Il fondo per i Prin è integrato di 150 milioni di euro. 5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai punti 1 e 4 si provvede per i 5/6 mediante un aumento corrispondente della imposta sui tabacchi e per il restante mediante un aumento corrispondente dell'imposta sui super alcolici. 6. I fondi per i progetti di ricerca universitaria sono ripartiti fra le varie strutture organizzative di primo livello secondo criteri generali resi noti nel bilancio preventivo. La attribuzione dei finanziamenti ai singoli gruppi di ricerca ovvero a progetti di ricerca individuale viene fatta in base alla valutazione dell'interesse della ricerca proposta. Laddove si tratti di ricerche individuali e il richiedente sia in servizio da più di tre anni è valutata anche la produttività scientifica fatta nell'ultimo triennio secondo criteri esplicitati in modo trasparente. 7. L'Anvur fa una relazione annuale al ministro in cui vengono analizzati i criteri utilizzati dai diversi atenei nella stipulazione dei contratti individuali e nella distribuzione dei fondi di ricerca. 8. Le università sono autorizzate a determinare l'ammontare di contribuzioni studentesche aggiuntive ,differite a dopo la laurea, per un importo non superiore alle tasse universitarie annue correnti stabilite dall'ateneo di iscrizione, moltiplicato per gli anni di frequenza. Siffatte contribuzioni saranno esigibili a decorrere dall'anno successivo alla laurea e limitatamente da coloro che percepiscano un reddito superiore a 10.000 euro. A tale fine il modello per la dichiarazione dei redditi prevede una apposita casella con la indicazione della università titolare del credito. Il debito potrà essere pagato con rate annuali per un termine temporale massimo di 20 anni. La contribuzione aggiuntiva è dimezzata per coloro che si siano laureati con una media pari o superiore a 28/30. 9. Le risorse così ricavate saranno destinate ad integrare il fondo per il diritto agli studi universitari, il fondo per l'edilizia universitaria, il fondo per le residenze per universitari. Articolo 4 Modalità e procedure per il reclutamento e la chiamata in ruolo dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori 1. Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori avviene attraverso bando locale, nel rispetto della seguente procedura. 2. Sulla base delle risorse disponibili, il Consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio stabilisce il numero dei posti da utilizzare per chiamate su posizioni a tempo indeterminato dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. I posti sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione alle singole strutture organizzative di primo livello in base a criteri fissati dal Senato accademico che tengano conto del numero degli studenti, dei risultati della didattica, dei risultati della ricerca, con una ponderazione rispetto alla consistenza dell'organico. I criteri di ripartizione dei posti alle singole strutture organizzative sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad essi viene garantita la più ampia diffusione in specie utilizzando gli strumenti telematici. 3. L'individuazione dei settori scientifico disciplinari a cui attribuire i singoli posti spetta a ciascuna struttura organizzativa di primo livello. Articolo 5 Principi e criteri direttivi per il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza biennale per le abilitazioni a professore di prima fascia e per le abilitazioni a professore di seconda fascia e con cadenza annuale per le abilitazioni a ricercatore, istituisce rispettivamente e per ciascun settore scientifico-disciplinare una commissione nazionale. Le commissioni nazionali sono composte da tre professori ordinari afferenti al settore, sorteggiati da una lista di 9 professori eletti dai professori di prima fascia del settore scientifico di riferimento, nonché da un numero adeguato di supplenti destinati a subentrare nelle ipotesi di cui al succesivo comma 2. I commissari eletti devono essere in servizio da almeno cinque anni e avere una produzione scientifica valutabile secondo le modalità ed i parametri di cui al decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, come convertito dalla l. …. gennaio 2009, n. …. 2. La morte, le dimissioni e la decadenza dei commissari comportano l'immediata sostituzione con i supplenti di cui al precedente comma, da individuarsi anche in via preventiva tramite estrazione a sorte. I comportamenti dei commissari che ostacolano la celerità e mettono in pericolo il rispetto dei termini delle procedure danno luogo alla decadenza dalla commissione, pronunciata dal Cun, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nominata ogni tre anni con decreto dello stesso; la medesima commissione valuta, ai fini della decadenza, il rilevante impedimento dei commissari. Il commissario dimessosi o decaduto non può essere nominato nelle commissioni di concorso per professore di prima fascia, di seconda fascia e per ricercatore nei cinque anni successivi. In materia di concorsi universitari si applicano i termini di cui all'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza giurisdizionale amministrativa di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tar con sede in Roma. Le questioni di competenza sono rilevabili d'ufficio. 3. In attuazione di quanto disposto al precedente comma il Consiglio universitario nazionale (CUN), entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, procede ad accorpare i settori scientifico disciplinari in modo che ciascun settore sia costituito da almeno quaranta professori ordinari. 4. La commissione valuta le pubblicazioni prodotte. I criteri di valutazione sono preventivamente fissati in grado diverso per i professori di prima fascia, di seconda fascia e per i ricercatori dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto. L'abilitazione dei professori di prima e di seconda fascia presuppone anche un giudizio sulle capacità didattiche. A tale fine coloro che abbiano conseguito un giudizio di idoneità scientifica sono ammessi a sostenere una lezione pubblica la cui valutazione positiva è condizione necessaria per la abilitazione. 5. L'abilitazione viene concessa con giudizio pubblico, specificamente motivato. 6. Nei concorsi di prima e seconda fascia il numero di soggetti che possono conseguire l'abilitazione per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia è pari al numero di procedure bandite dalle università per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia, incrementato di una quota sino a un massimo del 100 per cento. Per i concorsi di ricercatore l'abilitazione non è vincolata al numero delle procedure bandite dalle università. 7. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli. 8. Per l'abilitazione a ricercatore le pubblicazioni sono discusse pubblicamente con ciascun candidato. Possono partecipare alla procedura di valutazione per l'abilitazione a ricercatore soltanto coloro che abbiano un titolo di dottore di ricerca italiano o straniero, ovvero una specializzazione presso una scuola riconosciuta dalla normativa europea, e che abbiano svolto attività di ricerca a contratto per almeno tre anni presso una università italiana o straniera. 9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente legge sono bandite, per la copertura dei posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore, esclusivamente le procedure di cui alla presente legge. I candidati abilitati a seguito di procedure i cui atti sono stati approvati, se non chiamati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal conseguimento. Articolo 6 Principi e modalità per la chiamata in ruolo dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori 1. Oltre a coloro che abbiano conseguito una abilitazione secondo le modalità di cui alle precedenti disposizioni, possono essere assunti, per posti di livello equivalente, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori che siano già in servizio presso università italiane o che si trovino nel ruolo corrispondente presso università straniere, nel rispetto di quanto determinato dal Consiglio universitario nazionale (CUN) in materia di equipollenza degli incarichi. 2. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge, ogni ateneo individua nei propri statuti specifiche modalità per la selezione dei candidati alla assunzione. 3. L'assunzione a tempo indeterminato dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori è decisa dal Consiglio di amministrazione su proposta delle strutture di primo livello interessate. 4. I ricercatori ai quali è affidato un insegnamento acquistano, per la durata dello stesso, il titolo di professore aggregato. 5. Gli statuti di ateneo possono stabilire che il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, oltre che i conviventi non possano essere chiamati dalla unità organizzativa nella quale è incardinato l'altro coniuge, il parente, l'affine o il convivente, anche se in posizione di fuori ruolo.
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