venerdì 30 luglio 2010
 
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Intervv. in commissione (V) del 28.10.2009 PDF Stampa E-mail
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mercoledì 28 ottobre 2009

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012 

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) 

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)  

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)    

Il senatore VALDITARA (PdL) illustra dapprima l'emendamento 2.379, con il quale, al fine di per promuovere la ricerca di alto livello e la qualità delle università italiane, si prevede l'istituzione dell'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria. Sulla base di una selezione, effettuata dall'ANVUR, il Ministero dell'istruzione procede alla erogazione di finanziamenti fino a dieci milioni di euro in favore delle dieci migliori strutture universitarie. Un analogo sistema, ricorda l'oratore, ha già prodotto effetti positivi sia in Germania che in Francia. Dopo aver ritirato l'emendamento 2.380, dà conto dell'emendamento 2.385, il quale prevede che le università possano stabilire contribuzioni studentesche aggiuntive da esigersi dopo la laurea in occasione della prima dichiarazione dei redditi. Tale misura, mutuata dall'ordinamento australiano, può rappresentare, a suo parere, una valida modalità di finanziamento del sistema universitario italiano.   

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012 

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) 

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza 

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)  

Il senatore VALDITARA (PdL) illustra gli emendamenti 2.437 e 2.441, entrambi diretti a incentivare il finanziamento di progetti di ricerca a forte contenuto tecnologico.

 
Emendamento al 1167 accolto PDF Stampa E-mail
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martedì 03 novembre 2009

           

Nota del sen. Valditara.

 

 Si tratta di uno dei pochissimi emendamenti al 1167 che sono passati; è particolarmente importante nella parte in cui prevede il coinvolgimento delle regioni tramite accordi con il Ministero finalizzati a migliorare i servizi per gli studenti, la valorizzazione dei collegi universitari e la trasportabilità transregionale delle borse di studio.Giuseppe Valditara    

«Art. 6-bis.

 (Diritto allo studio universitario) 

1. Al fine di dare attuazione agli articoli 3, secondo comma, 33, 34 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di diritto allo studio universitario, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) riordino della normativa vigente in materia di diritto allo studio nelle università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate Istituzioni di istruzione superiore, anche al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni destinate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso ed il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e del dottorato di ricerca agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;         

b) individuazione dei beneficiari delle prestazioni di cui alla lettera a) con riguardo agli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni di istruzione superiore;         

c) disciplina con decreti ministeriali a cadenza triennale, adottati previo parere del CUN, del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica (CNAM) e della CRUI, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dei seguenti aspetti:         

1) requisiti di eleggibilità relativi al merito ed alla condizione economica degli studenti sulla base della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;         

2) importi minimi delle borse di studio e il termine massimo per l'erogazione dei relativi ratei;         

3) criteri per l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse statali allo scopo destinate e della relativa rendicontazione;         

4) facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere prestazioni ulteriori rispetto ai livelli essenziali di cui alla lettera a);         

5) previsione, nei limiti delle risorse disponibili, di accordi di programma tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e Istituti di istruzione superiore compresi nel loro ambito territoriale, al fine di elaborare strategie di intervento per il miglioramento dei servizi in favore degli studenti;         

d) previsione, nei limiti delle risorse disponibili, di accordi di programma tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per favorire la trasferibilità transergionale delle borse di studio e dei sussidi assegnati al fine di favorire la mobilità studentesca;         

e) diciplina dei requisiti minimi necessari per l'accreditamento dei collegi universitari da parte del Ministero.         

2. Sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.         

3. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è adottato sei mesi prima di ciascun anno accademico, sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri di riparto del Fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16, comma 4, della predetta legge n. 390 del 1991, nonché gli interventi che possono essere regolati da specifici accordi stipulati dalle Regioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando il carattere nazionale del sistema di sostegno agli studenti universitari. L'attuazione di tali accordi sperimentali è monitorata dal medesimo Ministero.        

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 390 del 1991 è abrogato.».

 
EMENDAMENTO DEL SEN. VALDITARA - FINANZIARIA PDF Stampa E-mail
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sabato 24 ottobre 2009

ART. 2 

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: 

"4-bis. Il personale docente delle scuole statali che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1° settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentaquattro e di una età pari o superiore ad anni 59, di una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 58 anni, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentasei anni e di un'età pari o superiore a 57 anni, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari o superiore a trentotto anni. 

4-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.

Conseguentemente,  al relativo onere, valutato in 7 mil. di euro per il 2010,  in 21 mln di euro per il 2011 e in 14 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella. 

VALDITARA – AUGELLO – VIESPOLI – BALDASSARRI – TOFANI – MENARDI – SAIA – NESPOLI – COLLI – VETRELLA - FIRRARELLO 

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:   

«18-bis. Le università possono stabilire contribuzioni studentesche aggiuntive da esigersi dopo la laurea in occasione della prima dichiarazione dei redditi. La misura massima dell'ammontare della contribuzione aggiuntiva non può superare il 30% della tassazione massima fissata dall'università per ogni anno del relativo corso di laurea moltiplicata per il numero degli anni di iscrizione. Gli anni di iscrizione computabili sono quelli successivi alla entrata in vigore del decreto di cui al comma 18-ter. Il pagamento dell'ammontare può essere rateizzato fino ad un massimo di 20 annualità. Sono esenti dalla contribuzione aggiuntiva gli studenti che si siano laureati con una media pari o superiore a 29. 18-ter. Con decreto adottato dal MIUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si stabiliscono le modalità di determinazione e di riscossione di detta contribuzione nonché l'anticipazione da parte dello Stato delle risorse relative. Il decreto individua: 1) le situazioni eccezionali in cui è possibile fare domanda di condono di parte o tutto il debito accumulato; 2) le penalità aggiuntive in caso di dichiarazioni dei redditi non regolari; 3) le modalità di determinazione del rimborso per coloro che risiedono all'estero al momento del pagamento delle rate. 18-quater. Le maggiori entrate per le università, derivanti dall'attuazione del comma 18-bis, sono destinate a finanziare borse di studio per studenti capaci e meritevoli, residenze universitarie, progetti di ricerca e i contratti integrativi con professori e ricercatori ai sensi dell'articolo1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.230, al fine di valorizzare la qualità della ricerca e della didattica.

VALDITARA – AUGELLO – BALDASSARRI – VIESPOLI – MENARDI – TOFANI – SAIA – BALDINI – SARO - COLLI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti: 

«18-bis. Per promuovere la ricerca di alto livello scientifico e la qualità delle università italiane, rendendole più competitive a livello internazionale, viene istituita l'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria, nell'ambito della quale vengono attribuiti finanziamenti specifici alle università che si posizionano ogni anno, tra i primi 100 atenei al mondo nelle classifiche elaborate da THES e ARWU in almeno un'area disciplinare.

 

18-ter. Le università dovranno presentare una richiesta al MIUR, per ciascuna area disciplinare in cui sono posizionati tra i primi 100 atenei al mondo, definendo un progetto specifico di potenziamento cui vogliono destinare le risorse aggiuntive.

 

18-quater. L'attribuzione dei finanziamenti, per un ammontare massimo di 10 milioni di euro a progetto, è subordinata all'approvazione da parte del MIUR.

 

18-quinquies. All'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria vengono attribuiti fondi pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. 

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 100 mil. di euro per ciascuno degli anni 2010,  2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C. 

VALDITARA – AUGELLO – BALDASSARRI – VIESPOLI – MENARDI – TOFANI – SAIA – BALDINI – SARO - COLLI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:  

"18-bis. Gli investitori istituzionali e privati che sottoscrivono quote di società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica, possono dedurre dal proprio conto fiscale fino al 50 per cento degli importi versati. 18-ter. Con decreto del ministero dell'Economia si stabiliscono i criteri di allocazione della somma stanziata. 

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50 mil. di euro per ciascuno degli anni 2010,  2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.   

VALDITARA    

(RESEARCH BOND)

 

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:  

18-bis. I proventi derivanti dagli investimenti in società di capitali neocostituite, a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico, sono interamente ammessi in deduzione.

 

18-ter. Le plusvalenze e gli interessi relativi a titoli di debito, nonché le plusvalenze e i dividendi relativi a titoli azionari emessi per finanziare o capitalizzare società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico sono esenti da imposizione fiscale.

 

18-quater. Le emissioni di titoli di debito di cui al comma 18-ter possono accedere alle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a, della legge 662/1996.

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50 mil. di euro per ciascuno degli anni 2010,  2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

VALDITARA – AUGELLO – BALDASSARRI – VIESPOLI – TOFANI – MENARDI – COLLI – CONTI – SAIA - ALLEGRINI

 
EMENDAMENTI DEL SEN. VALDITARA AL DDL 1790 PDF Stampa E-mail
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sabato 24 ottobre 2009

EMENDAMENTO IRAP CON FRANCHIGIA 

dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente: 

Articolo 3-bis (contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile irap) 

1. A decorrere dall’anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale  e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 10 miliardi di euro.  

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie.  In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. 

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo. 

5. A decorrere dall’anno di imposta in corso al 1 gennaio 2010, i  soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 e per ogni altro strumento di incentivazione agli investimenti nelle aree svantaggiate fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell’Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  per l’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai  commi 1 e 2.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui  al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 100 unità di personale dipendente e assimilato. All’onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 8 miliardi di euro a valere  sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2 .

 

VALDITARA - BALDASSARRI - AUGELLO - RAMPONI - BALDINI - SARO -  MENARDI - MUSSO - VETRELLA – CURSI

EMENDAMENTO COMPLETO 

 

Dopo l'articolo  3 sono aggiunti i seguenti:

 

3-bis

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione) 

1.A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 20 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 15 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali  A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.  

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. 

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata.  La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.  

3-ter (contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile irap) 

1. A decorrere dall’anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale  e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa.. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 17 miliardi di euro.  

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie.  In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. 

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo. 

5. A decorrere dall’anno di imposta in corso al 1 gennaio 2010, i  soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992  per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell’Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  per l’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1. 

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui  al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All’onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere  sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2 .

  

3-quater

 

(Dotazione finanziaria per la realizzazione delle le infrastrutture)

 

1. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui  al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012.  Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012.  Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere pari 5 miliardi di euro all'anno  si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dall'articolo 3-bis.

  

3-quinquies

 

(deduzione per carichi di famiglia)

 

 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

 

«Articolo 12. - Deduzioni per oneri di famiglia.

 

1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l’importo di 5.000 euro.

 

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

 

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

 

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo,  l'assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d’imposta non goduto.”

 

2. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3 bis.

 

3-sexies

 

(Disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale )

 

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

 

16 (Deduzione per canone di locazione)

 

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

 

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. ".

 

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

 

"16-bis (imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale)

 

1. I redditi da fabbricati e immobili ad  uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento."

 

3-septies.

 

(investimenti in ricerca e sviluppo)

 

 1. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo  si provvede, a decorrere dal 2010,  fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-ter, commi 1 e 2.

3.octies (Risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico) 1. E' istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti . La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.  

2. Al maggiore onere derivante dal presente articolo  si provvede, a decorrere dal 2010,  nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-bis.

 

BALDASSARRI - AUGELLO - BALDINI - SARO - VALDITARA - MENARDI - CONTI - MUSSO - ALLEGRINI - CURSI - DE ANGELIS - TOFANI - DIGILIO - PARAVIA - GERMONTANI – NESPOLI

   

 

RICERCA E SICUREZZA ACQUISTI

 

Dopo l'articolo  3 sono aggiunti i seguenti:

 

3-bis

  (Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione) 

1.A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali  A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.  

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. 3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata.  La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno. 

3-ter.

 

(investimenti in ricerca e sviluppo)

 

1. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo  si provvede, a decorrere dal 2010,  fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-bis.

3.quater (Risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico) 1. E' istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico per potenziare le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.  

2. Al maggiore onere derivante dal presente articolo  si provvede, a decorrere dal 2010,  nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-bis.

 

VALDITARA - RAMPONI - BALDASSARRI - AUGELLO- BALDINI - SARO - MENARDI - TOFANI - CONTI - MUSSO - CURSI - VETRELLA - VALENTINO - ALLEGRINI - CONTI - DIGILIO – COLLI

EMENDAMENTO IMPRESE FONDI PERDUTI E IRAP  

dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente: 

Articolo 3-bis  (contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile irap)

1. A decorrere dall’anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale  e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa.. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 15 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie.  In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. A decorrere dall’anno di imposta in corso al 1 gennaio 2010, i  soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992  per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell’Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  per l’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 3 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui  al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All’onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere  sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2 .

  

BALDASSARRI - AUGELLO - BALDINI - SARO - VALDITARA - MENARDI - CONTI – MUSSO

   

 

CEDOLARE 20 PER CENTO

  

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

  

3-bis

 

(Disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione  e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

 

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

 

16 (Deduzione per canone di locazione)

 

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

 

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. ".

 

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

 

"16-bis (imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale)

 

1. I redditi da fabbricati e immobili ad  uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento."

  

BALDASSARRI - AUGELLO - BALDINI - SARO - VALDITARA - MENARDI - CONTI – MUSSO

 
UN MANIFESTO PER IL POPOLO DELLA LIBERTA' PDF Stampa E-mail
Documenti politici
venerdì 02 ottobre 2009

Forza Italia, Alleanza Nazionale, Popolari-Liberali, insieme ad altre forze provenienti da diverse esperienze hanno liberamente deciso, dando vita al Popolo della Libertà, di costruire un nuovo grande soggetto politico, per garantire stabilità e coesione di governo al fine di modernizzare l’Italia rendendola efficiente, solidale e competitiva.

 

Il Popolo della Libertà ha altresì l’ambizione strategica di consolidare il bipolarismo, di riformare la politica e le istituzioni per chiudere definitivamente l’interminabile transizione italiana.

 

Governare l’Italia, cambiare la politica: gli obiettivi storici per i quali necessita un partito aperto, capace di fare sintesi nella pari dignità tra culture, identità e sensibilità diverse, da far convergere in un unico grande progetto di trasformazione della società italiana.

 

Pertanto il Popolo della Libertà deve esprimere un modello organizzativo che ampli lo spazio politico oltre lo spazio mediatico, valorizzando l’autonomia e la specificità del territorio, garantendo forme di partecipazione diretta, alla vita del partito, dei cittadini e dei soggetti organizzati dell’area di centro destra, espressione della società e della cultura. Occorre in definitiva consentire ai cittadini di incidere direttamente sulla selezione della classe dirigente del Paese e sulla definizione del programma di governo della Nazione.

 Risulta necessario quindi:
  • accelerare la costituzione degli organi previsti dallo Statuto aprendo la campagna delle adesioni al partito, indicando tempi certi per uscire dalla transizione ed aprire la stagione dei congressi;
  • avviare un ampio confronto per ripensare anche alcune norme statutarie, per poter procedere all’elezione dei coordinatori regionali;
  • costruire un rapporto più efficace ed equilibrato fra governo ed organismi dirigenti del partito;
  • preparare in tempi brevi una conferenza organizzativa e programmatica sia per definire le regole ed i luoghi del confronto interno e le modalità di selezione della classe dirigente e dei gruppi parlamentari; sia per riaffermare la proposta politica progettuale del partito nel tempo della crisi.
 

 

Ci sono risorse umane e professionali formidabili che rimangono inutilizzate nel partito degli eletti a tutti i livelli, dal Comune al Parlamento, ma anche fra le decine di migliaia di simpatizzanti e di iscritti, a discapito della qualità della nostra azione.

 

Ci sono quadri giovani, brillanti che meritano di potersi affermare per le loro doti in un partito che si ponga il problema di formare una classe dirigente competitiva e non arroccata nella difesa di rendite di posizione.

 

Ci sono positive esperienze amministrative che possono essere valorizzate e condivise in una scuola di formazione in grado di definire uno "stile" di governo del centro destra negli Enti locali.

 

Questo manifesto è un appello all'intera classe dirigente affinché tutte queste opportunità non vengano sacrificate: è necessario un cambio di passo, di mentalità, per imprimere un ritmo ed una qualità diversi al completamento del processo costitutivo del partito. La posta in palio è alta: il Partito della Libertà è stato costituito con l'ambizione di lasciare un segno nel cuore e nella storia del Paese e non solo una traccia profonda nelle cronache politiche dei prossimi anni. Possiamo essere all'altezza di questa ambizione soltanto mettendo il partito al più presto in condizione di operare al meglio e di valorizzare ogni energia disponibile.

 

Tutti spunti decisivi per aprire un dibattito ed assumere responsabilmente una posizione.

 
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