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EMENDAMENTO IRAP CON FRANCHIGIA dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente: Articolo 3-bis (contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile irap) 1. A decorrere dall’anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 10 miliardi di euro. 2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. A decorrere dall’anno di imposta in corso al 1 gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 e per ogni altro strumento di incentivazione agli investimenti nelle aree svantaggiate fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell’Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.
6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 100 unità di personale dipendente e assimilato. All’onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 8 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2 . VALDITARA - BALDASSARRI - AUGELLO - RAMPONI - BALDINI - SARO - MENARDI - MUSSO - VETRELLA – CURSI
EMENDAMENTO COMPLETO Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: 3-bis (Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione) 1.A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 20 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 15 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. 3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno. 3-ter (contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile irap) 1. A decorrere dall’anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa.. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 17 miliardi di euro. 2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. A decorrere dall’anno di imposta in corso al 1 gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell’Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1. 6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All’onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2 . 3-quater (Dotazione finanziaria per la realizzazione delle le infrastrutture) 1. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere pari 5 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dall'articolo 3-bis. 3-quinquies (deduzione per carichi di famiglia) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente: «Articolo 12. - Deduzioni per oneri di famiglia. 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l’importo di 5.000 euro. 2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d’imposta non goduto.” 2. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3 bis. 3-sexies (Disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale ) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: 16 (Deduzione per canone di locazione) 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno. 2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. ". b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: "16-bis (imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale) 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento." 3-septies. (investimenti in ricerca e sviluppo) 1. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-ter, commi 1 e 2. 3.octies (Risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico) 1. E' istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti . La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro. 2. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-bis. BALDASSARRI - AUGELLO - BALDINI - SARO - VALDITARA - MENARDI - CONTI - MUSSO - ALLEGRINI - CURSI - DE ANGELIS - TOFANI - DIGILIO - PARAVIA - GERMONTANI – NESPOLI RICERCA E SICUREZZA ACQUISTI Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: 3-bis (Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione) 1.A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. 3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno. 3-ter. (investimenti in ricerca e sviluppo) 1. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-bis. 3.quater (Risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico) 1. E' istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico per potenziare le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro. 2. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-bis. VALDITARA - RAMPONI - BALDASSARRI - AUGELLO- BALDINI - SARO - MENARDI - TOFANI - CONTI - MUSSO - CURSI - VETRELLA - VALENTINO - ALLEGRINI - CONTI - DIGILIO – COLLI
EMENDAMENTO IMPRESE FONDI PERDUTI E IRAP dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente: Articolo 3-bis (contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile irap) 1. A decorrere dall’anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa.. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 15 miliardi di euro. 2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. A decorrere dall’anno di imposta in corso al 1 gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell’Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 3 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1. 6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All’onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2 . BALDASSARRI - AUGELLO - BALDINI - SARO - VALDITARA - MENARDI - CONTI – MUSSO CEDOLARE 20 PER CENTO Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente: 3-bis (Disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: 16 (Deduzione per canone di locazione) 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno. 2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. ". b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: "16-bis (imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale) 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento." BALDASSARRI - AUGELLO - BALDINI - SARO - VALDITARA - MENARDI - CONTI – MUSSO |