venerdì 30 luglio 2010
 
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Disegno di legge d’iniziativa del Sen. Valditara PDF Stampa E-mail
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lunedì 16 marzo 2009
Delega al governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori 

Onorevoli Senatori. - Istruzione e ricerca sono fondamentali per il futuro dell'Italia. È con questa consapevolezza che si deve ridare una prospettiva chiara di sviluppo all'università italiana.

Con la «riforma Ruberti» del 1990 (legge 19 novembre 1990, n. 341) si è introdotto nel nostro sistema universitario un principio peraltro imposto dalla Costituzione, vale a dire quello dell'autonomia. È mancato il principio di responsabilità. Questo contribuisce a spiegare le distorsioni che il sistema ha subìto nel corso degli anni, senz'altro aggravate anche dalla applicazione della riforma degli ordinamenti didattici, il cosiddetto «3+2», che, pur necessaria per alcuni aspetti, ha certamente portato ad una proliferazione eccessiva dei corsi con conseguente impiego poco efficiente delle risorse.

Ad un costante calo di finanziamenti pubblici ha corrisposto tuttavia una loro distribuzione non collegata a indicatori di merito. Ciò ha favorito sprechi evidenti nell'utilizzo delle risorse pubbliche, peraltro in misura non superiore a quanto avvenuto in altre amministrazioni dello Stato.

Nello specifico, è mancato un collegamento tra finanziamenti e risultati. Un passaggio fondamentale appare pertanto un sistema di valutazione dei risultati conseguiti da ciascuna università nel suo complesso. A questo deve corrispondere senz'altro una maggiore trasparenza nella indicazione dei processi decisionali dei singoli atenei e dei risultati raggiunti soprattutto in tema di ricerca e di didattica.

Perché il principio di responsabilità e quello di autonomia possano peraltro esplicarsi adeguatamente, occorre innanzitutto che il sistema di governo delle università sia messo nelle condizioni di decidere autorevolmente, senza più soggiacere a logiche clientelari o demagogiche. Ciò deve avvenire all'interno di un meccanismo di controlli e bilanciamenti («check and balance») che distribuisca e distingua chiaramente le responsabilità fra rettore e consiglio di amministrazione da una parte e senato accademico dall'altra. Non potrebbe invero correttamente esplicarsi un principio di responsabilità se i centri decisionali fossero frammentati ovvero se vi fosse sovrapposizione e confusione di competenze.

In particolare, al rettore ed al Consiglio di amministrazione devono spettare funzioni di indirizzo, promozione e gestione ed al Senato accademico la definizione delle linee programmatiche generali in materia di didattica e di ricerca, come individuate dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, oltre a funzioni di controllo sulla attività del rettore e del Consiglio di amministrazione.

Per rafforzare la responsabilità delle scelte e la coerenza dell'azione di governo è opportuno che, tranne per la componente studentesca, il Consiglio di amministrazione sia scelto direttamente da un rettore peraltro espressione delle varie componenti dell'università. Si è deciso di scartare l'ipotesi di un Consiglio di amministrazione fortemente autonomo rispetto al Rettore, indicato in misura significativa dai territori e dalle realtà associative locali. Una soluzione di questo tipo, che contrasterebbe con il principio di autonomia dell'università, sarebbe giustificata laddove l'università fosse una società partecipata per quote dai citati soggetti, ma così non è. Non solo. Dal momento che si è deciso di distinguere chiaramente i compiti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, il luogo della rappresentanza ai vari livelli è stato individuato nel rettore e nel senato accademico, il Consiglio di amministrazione deve invece collaborare con il rettore nella gestione della università.

Una composizione del Consiglio di amministrazione che fosse il frutto della rappresentanza diretta di interessi esterni all'università non solo non appare coerente con un sistema che non prevede quote di partecipazione, ma potrebbe portare da una parte alla politicizzazione ovvero alla sindacalizzazione dell'università, e dall'altra all'indebolimento della figura preposta al governo dell'ateneo, paralizzandone l'operato con una serie di pressioni, veti, istanze estranee alla esigenza di buon andamento della amministrazione.

D'altro canto l'interesse pubblico viene adeguatamente rappresentato da un controllo a valle dei risultati e della gestione delle risorse.

Proprio per evitare un eccesso di autoreferenzialità e per aprire sempre di più l'università ai contributi della società in cui è destinata ad operare e da cui deve sempre più attrarre risorse, il consiglio di amministrazione deve essere composto, per metà, da soggetti esterni che rappresentino peraltro riferimenti significativi per la gestione e lo sviluppo dell'università medesima. Detti soggetti saranno scelti di preferenza fra esponenti del mondo imprenditoriale e finanziario. Si è anche inteso valorizzare il contributo di ex studenti che si siano distinti in modo particolare nella vita professionale e che possano apportare esperienze e relazioni significative. Si è inoltre prevista l'istituzione di una Consulta composta da esponenti del territorio e delle associazioni produttive con lo scopo di suggerire al Consiglio di amministrazione strategie di sviluppo dell'università.

È necessario poi semplificare l'organizzazione interna degli atenei, unificando in uniche strutture di base l'attività di ricerca e di didattica, lasciando peraltro aperta la possibilità di articolarsi, per singole attività, in strutture minori, verosimilmente di tipo dipartimentale.

Infine, lo Stato, in quanto principale finanziatore e garante della qualità della didattica e della ricerca nei confronti dei contribuenti, deve poter più incisivamente controllare la regolarità dei bilanci e la qualità della ricerca e della didattica svolta attraverso revisori dei conti e nuclei di valutazione interna direttamente nominati rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e da quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La qualità della ricerca e della didattica passa peraltro inevitabilmente dalla motivazione di chi fa ricerca e didattica e dalla concreta disponibilità di risorse e di strumentazioni necessarie.

Vi è dunque la necessità di disporre di adeguati fondi per il finanziamento dei progetti di ricerca.

Occorre, inoltre, poter premiare chi fa ricerca e didattica di qualità, generalizzando un meccanismo di contratti individuali aggiuntivi che consentano di differenziare sempre più le retribuzioni in relazione ai risultati raggiunti.

Infine, occorre disporre di un personale tecnico amministrativo di valore che risponda a logiche meritocratiche e che in relazione ad esse venga valutato e valorizzato.

Va peraltro aggiunto che senza un incremento delle risorse disponibili nessuna riforma potrà funzionare. Ciò dovrà avvenire da una parte con una riduzione degli sprechi, dall'altra con l'apporto di finanziamenti aggiuntivi.

A questo riguardo particolarmente indicato appare lo sviluppo di una fiscalità di scopo. Per finanziare la ricerca e l'istruzione possono ben servire imposte su consumi voluttuari, in misura peraltro tale da non rappresentare un significativo aggravio per le finanze dei contribuenti. Un esempio interessante è certamente la imposta sui tabacchi lavorati. In Italia si consumano ogni anno circa 5 miliardi di pacchetti di sigarette. Con un aumento di soli 10 centesimi a pacchetto si potrebbero ricavare 500 milioni di euro per finanziare il sistema universitario.

Occorre poi prevedere un sistema di contribuzione studentesca che renda possibile considerare il risultato dell'azione formativa svolta dalle singole università.

Un aumento delle tasse universitarie va giudicato negativamente. È invece equo che chi abbia trovato un lavoro grazie all'università in cui si è formato restituisca in piccola parte il beneficio ricevuto destinando alla università presso cui è stato iscritto, nella prima dichiarazione dei redditi, una somma preventivamente concordata, in ogni caso non superiore ad una certa percentuale dell'ammontare delle tasse pagate per ogni anno di corso di laurea, e rateizzabile anche per un periodo di venti anni.

Le risorse così acquisite dovranno essere prioritariamente destinate a generalizzare un sistema di borse di studio finalizzato a consentire ai capaci e meritevoli privi di adeguati mezzi economici di proseguire negli studi universitari.

Date queste premesse, occorre riformare il reclutamento del personale docente e ricercatore eliminando le forme concorsuali introdotte a partire dalla fine degli anni novanta del secolo scorso che hanno generato un abbassamento della qualità in relazione soprattutto a forme di cooptazione poco trasparenti e meritocratiche.

Il reclutamento deve dunque avvenire sul presupposto di una selezione nazionale che preventivamente individui i candidati più accreditati e su una sempre maggiore apertura alla possibilità di internazionalizzazione del nostro sistema, lasciando peraltro la libertà di scelta finale alle singole università che dovranno rispondere dei risultati dei propri docenti e ricercatori.

L'obiettivo di questa riforma è quello di innescare un circolo virtuoso che consenta di rilanciare la qualità del sistema universitario italiano rendendolo sempre più competitivo e moderno.

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Delega al Governo)

 

    1. Allo scopo di procedere alla riforma della governance di ateneo e al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente legge.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    3. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

 

Art. 2.

(Disposizioni in materia di organizzazione
e
governance di ateneo)

    1. In conformità ai princìpi stabiliti dalla normativa vigente in materia di autonomie funzionali e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto disciplina l'organizzazione e la governance di ateneo nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

    2. Il Rettore ha la rappresentanza esterna dell'ateneo ad ogni effetto di legge. Presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico e svolge le funzioni di indirizzo, promozione e vigilanza, oltre a quelle di gestione che non risultino espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi. Viene eletto da tutte le componenti universitarie secondo le modalità stabilite nello statuto. Il personale tecnico-amministrativo e gli studenti votano attraverso rappresentanti ovvero con voto individuale ponderato. Il mandato può essere rinnovato per una volta soltanto e comunque senza che venga superato il limite massimo di otto anni. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il Rettore nomina i membri del Consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

    3. Il Senato accademico è composto dai responsabili delle strutture organizzative di primo livello in base alle modalità stabilite dallo statuto e dalle rappresentanze del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti e in ogni caso fino ad un massimo di cinquanta membri. Ai fini della partecipazione al Senato accademico rilevano esclusivamente le strutture organizzative di primo livello composte da non meno di trenta afferenti fra professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori. Il Senato accademico approva lo statuto, definisce l'assetto organizzativo interno secondo quanto fissato dallo statuto, approva il programma triennale previsto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, esprime il parere sul bilancio preventivo, sulla consistenza e sui criteri di assegnazione del fondo per la incentivazione individuale ed approva il bilancio consuntivo. Trascorsi due anni dalla elezione del Rettore, il Senato accademico può sfiduciarlo con una deliberazione assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

    4. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui uno indicato dal Consiglio degli studenti tra gli studenti iscritti da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi. Dei sette membri nominati dal Rettore tra soggetti dotati, sulla base del loro curriculum e della loro esperienza, delle necessarie competenze gestionali, tre possono essere interni all'università. I membri esterni sono scelti tra esponenti significativi del mondo impreditoriale e finanziario, tra ex studenti che si siano particolarmente affermati nella vita professionale ovvero tra personalità di chiara fama che possano fornire relazioni significative e competenze utili ai fini delle strategie di sviluppo dell'università. Non possono comunque essere nominati soggetti che rivestano incarichi di natura politica.

    5. Il Consiglio di amministrazione sovrintende l'attuazione del programma triennale di cui al comma 3. Approva il bilancio preventivo e predispone il bilancio consuntivo. Su proposta del Rettore, nomina il direttore generale. Effettua, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, le assunzioni a tempo indeterminato dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori. Definisce criteri di assegnazione del fondo per la incentivazione individuale. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge in termini di determinazione del contenuto minimo dei diritti e doveri del personale docente di ruolo, il Consiglio di amministrazione stipula il contratto individuale integrativo con il personale docente in servizio a tempo pieno di cui all'articolo 3, comma 2. Il Consiglio di amministrazione adotta in via definitiva i provvedimenti disciplinari avverso il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo senza pregiudizio di ulteriore ricorso nelle appropriate sedi giurisdizionali.

    6. Il direttore generale costituisce il vertice gerarchico della struttura amministrativa di ateneo. È responsabile della attuazione degli indirizzi ricevuti dal Consiglio di amministrazione secondo criteri e modalità che garantiscano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la semplificazione dei processi, secondo quanto previsto dallo statuto in attuazione dell'articolo 16, comma 4, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168. Per raggiungere i suddetti obiettivi egli assicura l'adozione di un sistema di valutazione delle prestazioni individuali esteso a tutto il personale tecnico-amministrativo, cui siano correlati gli incentivi economici e le progressioni di carriera. Partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

    7. È istituita presso ciascuna università una Consulta composta da esponenti del mondo produttivo e finanziario e del territorio con lo scopo di suggerire strategie di sviluppo dell'università e di esprimere pareri sui programmi triennali degli atenei.

    8. L'organizzazione interna dell'Università è disciplinata dagli statuti nel rispetto dei seguenti princìpi:

        a)  le strutture organizzative di primo livello, comunque denominate, sono responsabili sia della ricerca sia della didattica e possono ulteriormente articolarsi al proprio interno in strutture minori responsabili di singole attività;

        b)  le decisioni sono adottate direttamente dalle strutture organizzative del livello interessato secondo i princìpi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa e burocratica.

 

    9. Le strutture organizzative di primo livello stipulano, entro i limiti del budget predefinito in sede di bilancio preventivo, contratti individuali di ricerca e di didattica sulla base delle proposte adeguatamente motivate presentate dai professori di prima e seconda fascia in servizio presso le strutture medesime. I contratti di ricerca non possono comunque superare la durata di sei anni. I contratti di cui al presente comma assorbono tutte le figure non di ruolo di docenza o di ricerca. Il periodo di ricerca a contratto viene considerato ai fini previdenziali.

 

    10. Il Ministro dell'economia e delle finanze nomina tre componenti dell'organismo di controllo sulla regolarità contabile dei bilanci dei singoli atenei, che presentano con cadenza annuale una relazione ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina i tre componenti del Nucleo di valutazione, quale sezione staccata dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), con il compito di valutare la qualità della ricerca e della didattica complessivamente svolta all'interno della singola università. Il Nucleo di valutazione riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione sui risultati di dette valutazioni.

    11. Nell'ipotesi di dissesto finanziario di una università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può nominare un commissario straordinario con il compito di predisporre entro tre mesi dalla nomina un piano di rientro finanziario e di assicurarne l'attuazione. Fino alla attuazione di tale piano, e comunque per un periodo non superiore a due anni, le funzioni di Rettore, consiglio di amministrazione, direttore generale e Senato accademico sono sospesi.

    12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle università non statali e agli istituti di istruzione superiore ad ordinamento speciale, in quanto compatibili con i rispettivi statuti.

    13. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche agli Istituti di istruzione superiore ad ordinamento speciale.

 

Art. 3.

(Incentivi alla ricerca e alla didattica)

    1. È istituito un fondo per la incentivazione della ricerca e della didattica, di seguito denominato «fondo», con una dotazione annua di 300 milioni di euro. La ripartizione delle risorse è disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in considerazione dei risultati raggiunti da ciascuna università e tenuto conto, altresì, della necessità di valorizzare singole strutture di eccellenza; a tali fini si considerano i risultati delle valutazioni compiute dall'ANVUR. Il fondo così ripartito può essere integrato anche con contributi esterni.

    2. Ai fini della assegnazione delle risorse del fondo, le università stipulano con professori e ricercatori di ruolo contratti individuali aggiuntivi rispetto alla retribuzione di base. I contratti di cui al presente comma possono contenere anche condizioni particolari in deroga alle norme sugli obblighi didattici.

    3. I criteri per la assegnazione delle risorse del fondo mediante contratti individuali definiti, in via generale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resi pubblici per via telematica. Sono parimenti rese pubbliche mediante via telematica le motivazioni alla base dei contratti individuali. I criteri devono considerare la qualità della ricerca svolta o il particolare interesse della ricerca che si propone di svolgere nella struttura universitaria, la qualità della didattica e la capacità di portare finanziamenti.

    4. È istituito un fondo universitario locale per il finanziamento ai progetti di ricerca con dotazione annua di 150 milioni di euro. Il fondo per i programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) è integrato di 150 milioni di euro.

    5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'istituzione dei fondi di cui ai commi 1 e 4 si provvede per i cinque sesti mediante un aumento corrispondente della imposta sui tabacchi e per un sesto mediante un aumento corrispondente dell'imposta sui super alcolici.

    6. I fondi per i progetti di ricerca universitaria sono ripartiti fra le varie strutture organizzative di primo livello secondo criteri generali resi noti nel bilancio preventivo. L'attribuzione dei finanziamenti ai singoli gruppi di ricerca ovvero a progetti di ricerca individuale è fatta in base alla valutazione dell'interesse della ricerca proposta. Laddove si tratti di ricerche individuali e il richiedente sia in servizio da più di tre anni, è valutata anche la produttività scientifica fatta nell'ultimo triennio secondo criteri esplicitati in modo trasparente.

    7. L'ANVUR presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione annuale, in cui sono analizzati i criteri utilizzati dai diversi atenei nella stipulazione dei contratti individuali e nella distribuzione dei fondi di ricerca.

    8. Le università sono autorizzate a determinare l'ammontare di contribuzioni studentesche aggiuntive differite a dopo la laurea, per un importo non superiore alle tasse universitarie annue correnti stabilite dall'ateneo di iscrizione, moltiplicato per gli anni di frequenza. Le contribuzioni di cui al primo periodo saranno esigibili a decorrere dall'anno successivo alla laurea e limitatamente da coloro che percepiscano un reddito superiore a 10.000 euro. A tale fine il modello per la dichiarazione dei redditi prevede una apposita casella con la indicazione della università titolare del credito. Le contribuzioni potranno essere pagate con rate annuali entro un termine temporale massimo di 20 anni. La contribuzione aggiuntiva è dimezzata per coloro che si siano laureati in corso con una media pari o superiore a ventotto trentesimi.

    9. Le risorse rese disponibili ai sensi del comma 8 sono destinate ad integrare il fondo per il diritto agli studi universitari, il fondo per l'edilizia universitaria e il fondo per le residenze per universitari.

 

Art. 4.

(Modalità e procedure per il reclutamento
e la chiamata in ruolo dei professori universitari di prima e di seconda fascia
e dei ricercatori)

    1. Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori avviene attraverso procedure bandite dalle singole università, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

    2. Sulla base delle risorse disponibili, il Consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, stabilisce il numero dei posti da utilizzare per chiamate su posizioni a tempo indeterminato dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. I posti sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione alle singole strutture organizzative di primo livello in base a criteri fissati dal Senato accademico che tengano conto delle strategie di sviluppo dell'ateneo, del numero degli studenti, dei risultati della didattica e dei risultati della ricerca, con una ponderazione rispetto alla consistenza dell'organico. I criteri di ripartizione dei posti fra le singole strutture organizzative sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ad essi viene garantita la più ampia diffusione in specie utilizzando gli strumenti telematici.

    3. L'individuazione dei settori scientifico-disciplinari a cui attribuire i singoli posti spetta a ciascuna struttura organizzativa di primo livello.

 

Art. 5.

(Princìpi e criteri direttivi per il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori)

    1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza biennale per le abilitazioni a professore di prima fascia e per le abilitazioni a professore di seconda fascia, e con cadenza annuale per le abilitazioni a ricercatore, istituisce rispettivamente e per ciascun settore scientifico-disciplinare una commissione nazionale. Le commissioni nazionali sono composte da tre professori ordinari afferenti al settore, sorteggiati da una lista di nove professori eletti dai professori di prima fascia del settore scientifico di riferimento, nonché da un numero adeguato di supplenti destinati a subentrare nelle ipotesi di cui al comma 2. I commissari eletti devono essere in servizio da almeno cinque anni e avere una produzione scientifica valutabile secondo le modalità ed i parametri di cui al decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n 1.

    2. La morte, le dimissioni e la decadenza dei commissari comportano l'immediata sostituzione con i supplenti di cui al comma 1, da individuare anche in via preventiva tramite estrazione a sorte. I comportamenti dei commissari che ostacolano la celerità e mettono in pericolo il rispetto dei termini delle procedure danno luogo alla decadenza dalla commissione, pronunciata dal CUN, che valuta, ai fini della decadenza, il rilevante impedimento dei commissari. Il commissario dimessosi o decaduto non può essere nominato nelle commissioni di concorso per professore di prima fascia, di seconda fascia e per ricercatore nei cinque anni successivi. In materia di concorsi universitari si applicano i termini di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza giurisdizionale amministrativa di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma. Le questioni di competenza sono rilevabili d'ufficio.

    3. In attuazione di quanto disposto al comma 2, il CUN, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad accorpare i settori scientifico-disciplinari in modo che ciascun settore sia costituito da almeno quaranta professori ordinari.

    4. La commissione di cui al comma 1 valuta le pubblicazioni prodotte dai candidati. I criteri di valutazione sono preventivamente fissati, in grado diverso per i professori di prima fascia, di seconda fascia e per i ricercatori, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto. L'abilitazione dei professori di prima e di seconda fascia presuppone anche un giudizio sulle capacità didattiche. A tale fine, coloro che abbiano conseguito un giudizio di idoneità scientifica sono ammessi a sostenere una lezione pubblica la cui valutazione positiva è condizione necessaria per la abilitazione.

    5. L'abilitazione di cui al comma 4 è concessa con giudizio pubblico, specificamente motivato.

    6. Nei concorsi di prima e seconda fascia il numero di soggetti che possono conseguire l'abilitazione per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia è pari al numero di procedure bandite dalle università per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia, incrementato di una quota sino a un massimo del 100 per cento. Per i concorsi di ricercatore, l'abilitazione non è vincolata al numero delle procedure bandite dalle università.

    7. Il conseguimento dell'abilitazione costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.

    8. Per l'abilitazione a ricercatore, le pubblicazioni sono discusse pubblicamente con ciascun candidato. Possono partecipare alla procedura di valutazione per l'abilitazione a ricercatore soltanto coloro che abbiano un titolo di dottore di ricerca italiano o straniero, ovvero una specializzazione presso una scuola riconosciuta dalla normativa europea e che abbiano svolto attività di ricerca a contratto per almeno tre anni presso una università italiana o straniera.

    9. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sono bandite, per la copertura dei posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore, esclusivamente le procedure di cui alla presente legge. I candidati abilitati a seguito di procedure i cui atti sono stati approvati, se non chiamati, conservano l'idoneità per un periodo di tre anni dal conseguimento.

 

Art. 6.

(Princìpi e modalità per la chiamata in ruolo dei professori di prima e di seconda fascia
e dei ricercatori)

    1. Oltre ai soggetti che abbiano conseguito una abilitazione secondo le modalità di cui alla presente legge, possono essere assunti, per posti di livello equivalente, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori che siano già in servizio presso università italiane o che si trovino nel ruolo corrispondente presso università straniere, nel rispetto di quanto determinato dal CUN in materia di equipollenza degli incarichi. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.    

    2. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge, ogni ateneo individua nei propri statuti specifiche modalità per la selezione dei candidati alla assunzione.
    

    3. L'assunzione a tempo indeterminato dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori è decisa dal Consiglio di amministrazione su proposta delle strutture di primo livello interessate.
    

    4. I ricercatori ai quali è affidato un insegnamento acquistano, per la durata dello stesso, il titolo di professore aggregato.
    

     5. Il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, oltre che i conviventi, non possono essere chiamati sullo stesso settore scientifico-disciplinare ovvero su settore affine dalla struttura organizzativa nella quale è incardinato l'altro coniuge, il parente, l'affine o il convivente, anche se in posizione di fuori ruolo.

 
DISCORSO TENUTO IL 10 MARZO ALL’ASSEMBLEA DEI PARLAMENTARI PDL PDF Stampa E-mail
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martedì 10 marzo 2009

Unire la maggioranza morale degli italiani sotto un unico nome, dietro una sola bandiera. Questo avverrà il 27 marzo a conclusione di un percorso che non è iniziato ieri.

Se leggiamo la storia della repubblica degli ultimi 30 anni vediamo che la spinta all’unità delle forze che hanno a proprio comun denominatore l’idea di libertà è nata prima fra la gente e ha anticipato la politica. Quando i giovani di don Giussani per primi ribadivano la centralità della persona, della società nelle sue mille articolazioni di fronte ad uno statalismo soffocante raccogliendo consensi impensabili nelle scuole della egemonia comunista, quando il Psi di Bettino Craxi raddoppiava i suoi voti in alcune grandi città italiane e sfondava nel referendum sulla scala mobile all’insegna di un confronto duro con un sindacato arcaico, anticipando i temi di una modernizzazione del Paese, quando a Torino i 40.000 di Arisio umiliavano la Cgil in nome della libertà di lavorare e di produrre, ebbene dietro quegli slogan, dietro quelle bandiere si riunivano italiani di varia provenienza, ma con un preciso denominatore culturale e con un chiaro intento politico: la rinascita del nostro Paese dopo anni di immobilismo consociativo tra la Dc di De Mita e il Pci di Berlinguer, gli anni in cui è maturata la principale debolezza del nostro Paese destinata a condizionarne lo sviluppo nei decenni successivi: il debito pubblico più alto al mondo, la vera palla al piede che ci ha regalato la repubblica del centrosinistra, quella della alleanza contro natura tra cattolici e comunisti, in nome di politiche della falsa solidarietà e del parassitario clientelismo, quelle che hanno sfasciato la Pubblica Amministrazione a iniziare dalla scuola, regalando fra l’altro la cultura ai comunisti.

La voglia di affermare i valori della libertà diventa un fiume in piena, soprattutto in certe aree del Paese, all’inizio degli anni Novanta, venendo poi incanalata secondo un disegno nazionale e non meramente localistico nelle due formazioni di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, che riunivano distinte storie sotto un unico progetto, perché già allora era unico il progetto, simboleggiato plasticamente da un sostantivo e da un aggettivo: Italia e Nazionale.

Lo straordinario intuito di due grandi leader, Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini, ha reso possibile il sogno di milioni di italiani.

Quali sono i valori che costituiscono il cemento della nostra unità? Oltre alla libertà, ovviamente.

Io faccio riferimento ai valori che si respirano fra la nostra gente: merito, responsabilità, sicurezza, solidarietà autentica, perché nessuno rimanga indietro e si dia a tutti una opportunità. Valori che riconducono ognuno alla centralità della persona, che è qualcosa di più rispetto al semplice individuo chiuso nel suo gretto egoismo.

Persona è una trama di valori e di relazioni, è un bimbo che nasce da un padre e da una madre, è un uomo e una donna con i propri diritti ed i propri doveri. Ecco  “doveri”, un’altra parola che deve sempre caratterizzare l’identità della nostra azione politica e civile.

E’ la risposta più chiara, più immediata e più semplice alla involuzione post-sessantottina che caratterizza la parte maggioritaria della sinistra democratica.

Perché noi siamo liberali, ma non libertari.

Uno dei tratti negativi, dei fattori di crisi della nostra società è la iperfetazione dei diritti nella rottura del rapporto sinallagmatico che dovrebbe sempre legare i diritti ai doveri e che sta alla base del sorgere stesso di una comunità organizzata.

Vi sono infine altre parole forti che appartengono ai valori, alle aspirazioni, alla cultura di quella maggioranza morale di italiani che noi rappresentiamo: sovranità popolare di fronte a tutte le oligarchie, giudiziarie, economiche, culturali; la rivendicazione forte che il potere deriva dai cittadini e per i cittadini è esercitato.

Autorità, quella autorità che ha la stessa radice di autorevolezza e che è il contrario dell’anarchia e della dissoluzione di uno stato.

Per concludere con quello che deve essere il fine ultimo della nostra azione politica: il bene comune, ovvero il bene della nostra nazione e di tutti i suoi cittadini, nella migliore storia di una tradizione politica che nasce ben al di là delle vicende di questi ultimi decenni e affonda piuttosto le sue radici nel pensiero di Rosmini e di Cavour, di Cattaneo e di don Sturzo, di Croce e di Gentile, di Einaudi e di De Gasperi.

Ecco il 27, 28, 29 marzo la storia politica italiana torna a conciliare i suoi grandi del passato come tanti affluenti che portano acqua ad un unico fiume, per costruire uniti un futuro di progresso e di civiltà.

 
Dossier Valditara sul sistema universitario PDF Stampa E-mail
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lunedì 02 marzo 2009

Indicatori proposti dal sen. Giuseppe Valditara ed elaborati dal CNVSU

 

- CRITERI - 

(PER LE TABELLE CON I DATI RELATIVI ALLE SINGOLE UNIVERSITA' VAI SU www.alleanzanazionale.it/public/documenti/DossierValditara.pdf)

 

     

1)      rapporto fra spese per personale tecnico-amministrativo e docenti (I1) 

Si considerano, per ciascun ateneo, le spese sostenute per il personale docente e per il personale tecnico amministrativo ricavate dalla Banca dati del liquidato (DALIA). Vengono esaminate solo le università statali.

 

Fonte: banca dati DALIA (Miur – Tesoro)

Anno: 2007 e 2008 (provvisorio)

 

 

 

2)      Rapporto tra n. studenti e numero docenti (I2)

 

Per ciascun ateneo si considera il rapporto tra numero di studenti iscritti, totali e regolari (ovvero iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso), ed il numero di docenti di ruolo.

 

Fonte: Banca dati Miur-Cineca per i docenti, Rilevazioni ufficio di statistica per gli studenti

Anno: Docenti al 31/12/2007; studenti anno accademico 2007/08.

 a.      Numero di studenti per personale tecnico (I2A) 

Per ciascun ateneo si considera il rapporto tra numero di studenti iscritti, totali e regolari (ovvero iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso), ed il numero di unità di personale tecnico amministrativo di ruolo.

 

Fonte: Banca Dati del Personale Docente a Contratto e Tecnico Amministrativo – Ufficio di statistica - Miur

 3)      Crediti erogati per numero studenti (I3)

 

Non sembra corretto in tal caso al numero di crediti erogati, si considera, per ciascun ateneo, il numero di crediti acquisiti dagli studenti nel corso dell’anno solare 2007

 Fonte: Rilevazioni Ufficio di statistica – MiurAnno: Studenti 2006/07; crediti 2007 

a.      Numero di crediti erogati per insegnamento (I3A) 

Si fa riferimento in tal caso alla rilevazione Nuclei 2008, in cui viene chiesto il numero di insegnamenti attivi nell’anno accademico, le loro modalità di copertura e d il numero di CFU ad essi relativo.

 

Fonte: Nuclei 2008

Anno: a.a. 2006/07

 

 

4)      Numero di Professori a contratto in rapporto agli studenti (I4) 

Si considerano i Professori a contratto titolari di insegnamenti ufficiali e/o attività didattiche integrative 06/07. Anche in tal caso il rapporto si considera in relazione sia agli studenti totali che agli studenti regolati

Fonte: Rilevazioni Ufficio di statistica – MiurAnno: Studenti 2006/07; crediti 2007

 

 

 

5)      Spesa per Professori a contratto e docenti di ruolo (I5)

 

I dati vengono ricavati dalla rilevazione dei bilanci delle università denominata “omogenea redazione dei conti consuntivi”. Sono state considerate, per ciascun ateneo, le seguenti voci:

 

Spese per il personale docente di ruolo

COD

VOCE

1111

Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato

1131

Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato

1141

Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato

1151

Indennità al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato equiparato al SSN

  
Oneri a carico dell’Ente per il personale docente di ruolo

COD

VOCE

1411

Contributi obbligatori per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato

1421

Contr. prev. complementare per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato.

1441

Contr.per ind.fine serv.e TFR per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato

  
Spese per il personale docente a contratto

COD

VOCE

1211

Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori

1212

Docenti  a contratto

  
Oneri a carico dell’Ente per il personale docente a contratto

COD

VOCE

1415

Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori

1416

Contributi obbligatori sul personale docente a contratto

1425

Contr. prev. complementare sulle supplenze personale docente e ricercatore

1426

Contr. prev. complementare sul personale docente e ricercatori a contratto

1445

Contr.per ind.fine serv.e TFR sulle supplenze personale docente e ricercatori

1446

Contr.per ind.fine serv.e TFR sul personale docente e ricercatori a contratto

 

 

I dati sono relativi agli impegni, di cui gestione di competenza (tranne che per le Università di Camerino e Trento, per le quali si fa riferimento ai pagamenti). Vengono esaminate solo le università statali.

 Fonte: Rilevazione “Omogenea redazione dei conti consuntivi”Anno: 2007 

 

 

6)      Corsi di laurea con meno di 15 studenti e in specie con zero immatricolazioni (I6) 

Si considera la distribuzione per ateneo del numero di corsi di laurea con almeno un iscritto, del numero di corsi di laurea con numero di iscritti tra 1 e 15 (e di cui ancora attivi, ovvero con almeno un immatricolato), del numero di corsi di laurea con almeno un immatricolato (“corsi attivi”), e del numero di corsi di laurea con zero immatricolati (“corsi ad esaurimento”).

 Fonte: Rilevazioni Ufficio di statistica – MiurAnno: Studenti 2007/08   

 

7)      Sedi staccate in relazione al numero dei frequentanti (I7)

 

Si considera la distribuzione per comune sede di corso di studio del numero di immatricolati e del numero di iscritti e del numero di corsi attivi in tali sedi, distinguendo tra i comuni sede principale di ateneo e le sedi delocalizzate.

 Fonte: Rilevazioni Ufficio di statistica – MiurAnno: Studenti 2007/08 

 

 

8)      Rapporto tra ricercatori e Professori (I8)

 

Si considera il rapporto tra numero di Ricercatori Universitari e numero di Professori Ordinari ed Associati per ciascuna Università

 Fonte: Rilevazione Nuclei 2008Anno: Dati al 31/12/2007 

 

 

9)      Spese di rappresentanza (I9)

 

I dati vengono ricavati dalla rilevazione dei bilanci delle università denominata “omogenea redazione dei conti consuntivi”. In tal caso si è presa in considerazione la voce di bilancio (Codice 2226) denominata “Acquisto di servizi per spese di rappresentanza”. I dati sono relativi agli impegni, di cui gestione di competenza (tranne che per le Università di Camerino e Trento, per le quali si fa riferimento ai pagamenti). Vengono esaminate solo le università statali.

 Fonte: Rilevazione “Omogenea redazione dei conti consuntivi”Anno: 2007 

 

 

10)  Spese per missioni ad esclusione di quelle finanziate sui fondi di ricerca (I10)

 

I dati vengono ricavati dalla rilevazione dei bilanci delle università denominata “omogenea redazione dei conti consuntivi”. In tal caso si è presa in considerazione la voce di bilancio (Codice 1550) denominata “Indennità di missione e rimborsi spese viaggi”. Non è stato possibile scorporare le spese finanziate sui fondi di ricerca. I dati sono relativi agli impegni, di cui gestione di competenza (tranne che per le Università di Camerino e Trento, per le quali si fa riferimento ai pagamenti). Vengono esaminate solo le università statali.

 Fonte: Rilevazione “Omogenea redazione dei conti consuntivi”Anno: 2007 

 

 

11)  Costo del funzionamento organi, di cui Rettore e Direttore Amministrativo (I11)

 

I dati vengono ricavati dalla rilevazione dei bilanci delle università denominata “omogenea redazione dei conti consuntivi”. In tal caso sono state prese in considerazione le voci di bilancio denominate “Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali” (Codice 2110) e “Gettoni/Indennità ai membri degli organi istituzionali” (Codice 2120). Non è stato possibile scorporare la quota parte relativa alle spese per Rettore e Direttore amministrativo. I dati sono relativi agli impegni, di cui gestione di competenza (tranne che per le Università di Camerino e Trento, per le quali si fa riferimento ai pagamenti). Vengono esaminate solo le università statali.

 Fonte: Rilevazione “Omogenea redazione dei conti consuntivi”Anno: 2007  

 

12)  Costo gestione spazi (I12)

 

I dati vengono ricavati dalla rilevazione dei bilanci delle università denominata “omogenea redazione dei conti consuntivi”. In tal caso sono state prese in considerazione le voci di bilancio denominate “Utenze e canoni” (Codice S230) e “manutenzione e gestione strutture” (Codice S240). I dati sono relativi agli impegni, di cui gestione di competenza (tranne che per le Università di Camerino e Trento, per le quali si fa riferimento ai pagamenti). Vengono esaminate solo le università statali.

 Fonte: Rilevazione “Omogenea redazione dei conti consuntivi”Anno: 2007 

 

 

13)  Acquisizione Fondi europei per numero docenti (I13)

 

I dati vengono ricavati dalla rilevazione dei bilanci delle università denominata “omogenea redazione dei conti consuntivi”. In tal caso sono state prese in considerazione le voci di bilancio denominate “Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea” (Codice 1230), “Trasferimenti correnti da parte dell'Unione Europea” (Codice 3210) e “Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione Europea” (Codice 3410). I dati sono relativi agli accertamenti, di cui gestione di competenza (tranne che per le Università di Camerino e Trento, per le quali si fa riferimento alle riscossioni). Vengono esaminate solo le università statali.

 Fonte: Rilevazione “Omogenea redazione dei conti consuntivi”Anno: 2007 

 

 

14)  Fornire numero studenti e mq

 

Non si hanno a disposizione dati recenti sugli spazi in metri quadri.

 

 

 
Interv. in commisssione del 18.2.2009 PDF Stampa E-mail
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mercoledì 18 febbraio 2009

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Proposta di nomina del professor Giuliano Amato a Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana (n. 32)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)   

Il senatore VALDITARA (PdL) giudica il professor Amato una personalità di alto profilo dal curriculum ineccepibile. Nel preannunciare che si conformerà all'orientamento dell'Esecutivo, esprime tuttavia rammarico per il contesto, instauratosi soprattutto a livello giornalistico, che ha accompagnato la candidatura. A tal riguardo manifesta dispiacere per l'orientamento, cui la stampa ha dato voce, volto a considerare la cultura un ambito riservato solo ad alcune correnti politico-culturali, come ha dimostrato l'atteggiamento negativo registratosi su altri possibili candidati di Centro-destra.

Dopo aver rammentato che episodi analoghi sono avvenuti in passato, per cui il giudizio non si è basato sulle competenze bensì sulle idee politiche ai danni di candidati meritevoli del mondo culturale di Centro-destra, reputa indispensabile assicurare il pluralismo. Denuncia comunque che nell'Istituto vi è una rappresentanza pressoché esclusiva, tra le personalità di maggior spicco, di un orientamento culturale di Centro-sinistra. Auspica perciò che il professor Amato, pur in un contesto indirizzato in un certo modo, possa essere una figura di autentica apertura, attenta a tutte le diverse correnti culturali, onde evitare la marginalizzazione di alcune di esse.

 

Avviandosi alla conclusione, reputa tale occasione un utile momento di riflessione sulla necessità di evitare discriminazioni culturali e si augura che il noto equilibrio del candidato possa dar vita ad una stagione diversa nella gestione dell'Istituto.    

 

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti,  di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)    

In sede di replica prende la parola il relatore VALDITARA (PdL), il quale ritiene che il provvedimento sia motivato dall'eccessivo ricorso in passato a personale a tempo determinato, con un evidente incremento dei costi. Giudica pertanto appropriato l'articolo 7 nella prospettiva di superare l'attuale fase transitoria.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto), precisando che è opportuno posticipare al 30 giugno 2010 il termine per il completamento delle procedure di stabilizzazione, onde non creare problemi a livello di gestione dell'università. Rammenta peraltro che, nel provvedimento, si prevede comunque una riserva di posti per tali soggetti nonché la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, nella prospettiva di non disperdere le competenze fino ad ora maturate.  Il relatore VALDITARA (PdL) ritiene che posticipare di due anni il termine per completare le stabilizzazioni in atto, come richiesto dal senatore Rusconi, sia in contrasto con le finalità del provvedimento, che introduce un piano di assunzioni a tempo indeterminato. Reputa invece accettabile posticipare detta scadenza al 30 giugno 2010 al fine di consentire il regolare svolgimento della transizione.

 

Accoglie poi le sollecitazioni a trasformare l'osservazione in condizione e modifica pertanto lo schema di parere (pubblicato in allegato al presente resoconto).  

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1167 

 

"La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo ed in particolare l'articolo 7, considerato che tale disposizione incide sulla stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari ed ha effetti anche sul personale tecnico-amministrativo delle università; osservato che sono fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, la cui conclusione deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2009, atteso che dal 1° luglio le pubbliche Amministrazioni non potranno più stipulare contratti a tempo determinato; ritenuto positivo che in base al comma 7 le Amministrazioni devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio l'elenco del personale in servizio assunto con contratto a tempo determinato, indicando la qualifica posseduta, la data di inizio del rapporto di lavoro, nonché le eventuali proroghe e i rinnovi, al fine di comprendere l'entità del fenomeno e, pertanto, di monitorarlo; reputate favorevolmente, da un lato, la possibilità di una riserva di posti, non superiore al 40 per cento, per i concorsi da bandire nel triennio 2009-2011 e, dall'altro, la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, nell'ottica di non disperdere le competenze maturate; valutato che la disposizione in esame si sovrappone alla legislazione vigente sul comparto universitario inerente il limite di assunzioni e i vincoli al turn over, previsti fino al 31 dicembre 2012; giudicata comunque necessaria l'esigenza di riduzione delle spese e di rispetto dei criteri di stabilità finanziaria, anche alla luce di un eccessivo ricorso in passato al personale con contratto a tempo determinato; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con un'osservazione: 

1. si invitano le Commissioni di merito a valutare la possibilità, per le università, di posticipare al 30 giugno 2010 la scadenza per il completamento delle procedure di stabilizzazione, atteso che esse si collocano in un contesto normativo che già prevede limitazioni di assunzioni per il settore, al fine di favorire il regolare svolgimento della fase di transizione."

 
Proposta di delega al governo PDF Stampa E-mail
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giovedì 19 febbraio 2009

Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori 

Articolo 1 

Delega al Governo

 1. Allo scopo di procedere alla riforma della governance di ateneo e al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli seguenti. 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.  

3. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.   

 

Articolo 2

Disposizioni in materia di organizzazione e governance di ateneo

 

1. In conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di autonomie funzionali e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto disciplina l'organizzazione e la governance di ateneo nei limiti delle disposizioni seguenti.  

2. Il Rettore ha la rappresentanza esterna dell'ateneo ad ogni effetto di legge. Presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico e svolge le funzioni di indirizzo, promozione e vigilanza, oltre a quelle di gestione che non risultano espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi. Viene eletto da tutte le componenti universitarie secondo le modalità stabilite nello statuto. Il personale tecnico-amministrativo e gli studenti votano attraverso rappresentanti. Il mandato può essere rinnovato per una volta soltanto e comunque senza che venga superato il limite massimo di otto anni. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, nomina i membri del Consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, lett. f) della legge 9 maggio 1989, n. 168 e nel rispetto delle disposizioni seguenti.

 3. Il Senato accademico è composto dai responsabili delle strutture organizzative di primo livello in base alle modalità stabilite dallo statuto e dalle rappresentanze del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti. Ai fini della partecipazione al Senato accademico rilevano esclusivamente le strutture organizzative di primo livello composte da non meno di 50 afferenti fra professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori.

Il Senato accademico definisce l'assetto organizzativo interno secondo quanto fissato dallo statuto, definisce la strategia didattica e di ricerca dell'ateneo, approva il piano triennale dell'offerta didattica e formativa, esprime il parere sul bilancio preventivo, sulla consistenza e sui criteri di assegnazione del fondo per la incentivazione individuale ed approva il bilancio consuntivo. Trascorso un anno dalla elezione del Rettore, può sfiduciarlo con una deliberazione assunta a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti. 

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui uno eletto dalle componenti studentesche fra gli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso. Dei sette membri nominati dal Rettore tra soggetti dotati, sulla base del loro curriculum e della loro esperienza, delle necessarie competenze gestionali, tre possono essere interni all'università. I membri esterni sono scelti tra personalità di chiara fama il cui apporto sia significativo per il funzionamento dell'ateneo. Due fra essi sono scelti, ove possibile, in rappresentanza dei principali finanziatori non statali dell'università, e comunque dei finanziatori che contribuiscano con non meno di 500 mila euro al bilancio dell'università. Non possono comunque essere nominati soggetti che rivestano incarichi di natura politica.

5. Il Consiglio di amministrazione sovrintende l'attuazione degli indirizzi dettati dal Senato accademico. Su proposta del Rettore nomina il direttore generale. Effettua in base a quanto previsto dall'art.6,3 le assunzioni a tempo indeterminato dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge in termini di determinazione del contenuto minimo dei diritti e doveri del personale docente di ruolo, il Consiglio di amministrazione stipula il contratto individuale integrativo con il personale docente in servizio a tempo pieno di cui al successivo articolo 3, comma 2.   

6. Il direttore generale costituisce il vertice gerarchico della struttura amministrativa di ateneo. E' responsabile della attuazione degli indirizzi ricevuti dal Consiglio di amministrazione secondo criteri e modalità che garantiscano l'efficienza e l'eficacia dell'azione amministrativa e la semplificazione dei processi, secondo quanto previsto dallo statuto in attuazione dell'art. 16, c. 4, lett. c) della legge 9 maggio 1989, n. 168. Per raggiungere questi obiettivi egli deve assicurare l'adozione di un sistema di valutazione delle prestazioni individuali esteso a tutto il personale tecnico-amministrativo, cui siano correlati gli incentivi economici e le progressioni di carriera.

7. L'organizzazione interna è disciplinata dagli statuti nel rispetto dei seguenti principi: le strutture organizzative di primo livello, comunque denominate, sono responsabili sia della ricerca che della didattica e possono articolarsi ulteriormente al proprio interno in strutture minori responsabili di singole attività. Le decisioni sono adottate direttamente dalle strutture organizzative del livello interessato secondo i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa e burocratica. Le strutture organizzative di primo livello stipulano, entro i limiti del budget predefinito in sede di bilancio preventivo, contratti di ricerca e di didattica sulla base delle proposte adeguatamente motivate presentate dai professori di prima e seconda fascia in servizio presso le strutture medesime. I contratti di ricerca non possono comunque superare la durata di sei anni.

I contratti di cui al presente comma assorbono tutte le figure non di ruolo di docenza o di ricerca.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze nomina in numero di tre gli organismi di controllo sulla regolarità contabile dei bilanci dei singoli atenei che fanno una relazione annuale ai Ministeri dell'università e dell'economia.

Il Ministro dell'università nomina in numero di 3 i componenti il Nucleo di valutazione, quale sezione staccata dell'Anvur, con il compito di valutare la qualità della ricerca e della didattica complessivamente svolta all'interno della singola università.  

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Università non statali in quanto compatibili con i rispettivi statuti.

  

 

Articolo 3

Incentivi alla ricerca e alla didattica

 

1. E' istituito un fondo per la incentivazione della ricerca e della didattica con una dotazione annua di 300 milioni di euro. La ripartizione delle risorse viene fatta dal Miur considerando i risultati raggiunti da ciascuna università tenuto conto della necessità di valorizzare singole strutture di eccellenza. A tali fini si considerano i risultati delle valutazioni Anvur. Il fondo così ripartito può essere integrato anche con contributi esterni. 

2. Ai fini della assegnazione delle risorse di cui al fondo per la incentivazione di cui al comma 1 le università stipulano con  professori e ricercatori di ruolo contratti individuali aggiuntivi rispetto alla retribuzione di base. Detti contratti possono contenere anche condizioni particolari in deroga alle norme sugli obblighi didattici.

3. I criteri per la assegnazione delle risorse mediante  contratti individuali sono preventivamente definiti in via generale, comunicati al ministero e pubblicati su internet. Sono parimenti rese pubbliche mediante internet le motivazioni alla base dei contratti individuali. I criteri devono considerare la qualità della ricerca svolta o il particolare interesse della ricerca che si propone di fare nella struttura universitaria, la qualità della didattica, la capacità di portare finanziamenti. 

4. E' istituito un fondo universitario (locale) per il finanziamento ai progetti di ricerca con dotazione annua di 150 milioni di euro. Il fondo per i Prin è integrato di 150 milioni di euro. 

5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai punti 1 e 4 si provvede per i 5/6 mediante un aumento corrispondente della imposta sui tabacchi e per il restante mediante un aumento corrispondente dell'imposta sui super alcolici.

6. I fondi per i progetti di ricerca universitaria sono ripartiti fra le varie strutture organizzative di primo livello secondo criteri generali resi noti nel bilancio preventivo. La attribuzione dei finanziamenti ai singoli gruppi di ricerca ovvero a progetti di ricerca individuale viene fatta in base alla valutazione dell'interesse della ricerca proposta. Laddove si tratti di ricerche individuali e il richiedente sia in servizio da più di tre anni è valutata anche la produttività scientifica fatta nell'ultimo triennio secondo criteri esplicitati in modo trasparente. 

7. L'Anvur fa una relazione annuale al ministro in cui vengono analizzati i criteri utilizzati dai diversi atenei nella stipulazione dei contratti individuali e nella distribuzione dei fondi di ricerca. 

8. Le università sono autorizzate a determinare l'ammontare di contribuzioni studentesche aggiuntive ,differite a dopo la laurea, per un importo non superiore alle tasse universitarie annue correnti stabilite dall'ateneo di iscrizione, moltiplicato per gli anni di frequenza. Siffatte contribuzioni saranno esigibili a decorrere dall'anno successivo alla laurea e limitatamente da coloro che percepiscano un reddito superiore a 10.000 euro.  A tale fine il modello per la dichiarazione dei redditi prevede una apposita casella con la indicazione della università titolare del credito. Il debito potrà essere pagato con rate annuali per un termine temporale massimo di 20 anni.

La contribuzione aggiuntiva è dimezzata per coloro che si siano laureati con una media pari o superiore a 28/30. 

9. Le risorse così ricavate saranno destinate ad integrare il fondo per il diritto agli studi universitari, il fondo per l'edilizia universitaria, il fondo per le residenze per universitari. 

 

Articolo 4

Modalità e procedure per il reclutamento e la chiamata in ruolo dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori

 

1. Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori avviene attraverso bando locale, nel rispetto della seguente procedura. 

2. Sulla base delle risorse disponibili, il Consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio stabilisce il numero dei posti da utilizzare per chiamate su posizioni a tempo indeterminato dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. I posti sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione alle singole strutture organizzative di primo livello in base a criteri fissati dal Senato accademico che tengano conto del numero degli studenti, dei risultati della didattica, dei risultati della ricerca, con una ponderazione rispetto alla consistenza dell'organico. I criteri di ripartizione dei posti alle singole strutture organizzative sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad essi viene garantita la più ampia diffusione in specie utilizzando gli strumenti telematici.

3. L'individuazione dei settori scientifico disciplinari a cui attribuire i singoli posti spetta a ciascuna struttura organizzativa di primo livello.  

 

Articolo 5

Principi e criteri direttivi per il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori  

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza biennale per le abilitazioni a professore di prima fascia e per le abilitazioni a professore di seconda fascia e con cadenza annuale per le abilitazioni a ricercatore, istituisce rispettivamente e per ciascun settore scientifico-disciplinare una commissione nazionale. Le commissioni nazionali sono composte da tre professori ordinari afferenti al settore, sorteggiati da una lista di 9 professori eletti dai professori di prima fascia del settore scientifico di riferimento, nonché da un numero adeguato di supplenti destinati a subentrare nelle ipotesi di cui al succesivo comma 2. I commissari eletti devono essere in servizio da almeno cinque anni e avere una produzione scientifica valutabile secondo le modalità ed i parametri di cui al decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, come convertito dalla l. …. gennaio 2009, n. ….

2. La morte, le dimissioni e la decadenza dei commissari comportano l'immediata sostituzione con i supplenti di cui al precedente comma, da individuarsi anche in via preventiva tramite estrazione a sorte. I comportamenti dei commissari che ostacolano la celerità e mettono in pericolo il rispetto dei termini delle procedure danno luogo alla decadenza dalla commissione, pronunciata dal Cun, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nominata ogni tre anni con decreto dello stesso; la medesima commissione valuta, ai fini della decadenza, il rilevante impedimento dei commissari. Il commissario dimessosi o decaduto non può essere nominato nelle commissioni di concorso per professore di prima fascia, di seconda fascia e per ricercatore nei cinque anni successivi. In materia di concorsi universitari si applicano i termini di cui all'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza giurisdizionale amministrativa di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tar con sede in Roma. Le questioni di competenza sono rilevabili d'ufficio.

3. In attuazione di quanto disposto al precedente comma il Consiglio universitario nazionale (CUN), entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, procede ad accorpare i settori scientifico disciplinari in modo che ciascun settore sia costituito da almeno quaranta professori ordinari.  

4. La commissione valuta le pubblicazioni prodotte. I criteri di valutazione sono preventivamente fissati in grado diverso per i professori di prima fascia, di seconda fascia e per i ricercatori dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto. L'abilitazione dei professori di prima e di seconda fascia presuppone anche un giudizio sulle capacità didattiche. A tale fine coloro che abbiano conseguito un giudizio di idoneità scientifica sono ammessi  a sostenere una lezione pubblica la cui valutazione positiva è condizione necessaria per la abilitazione.

 

5. L'abilitazione viene concessa con giudizio pubblico, specificamente motivato.

 

 6. Nei concorsi di prima e seconda fascia il numero di soggetti che possono conseguire l'abilitazione per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia è pari al numero di  procedure bandite dalle università per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna  fascia, incrementato di una quota sino a un massimo del 100 per cento. Per i concorsi di ricercatore l'abilitazione non è vincolata al numero delle procedure bandite dalle università.

7. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.  

8. Per l'abilitazione a ricercatore  le pubblicazioni sono discusse pubblicamente con ciascun candidato. Possono partecipare alla procedura di valutazione per l'abilitazione a ricercatore soltanto coloro che abbiano un titolo di dottore di ricerca italiano o straniero, ovvero una specializzazione presso una scuola riconosciuta dalla normativa europea, e che abbiano svolto attività di ricerca a contratto per almeno tre anni presso una università italiana o straniera.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente legge sono bandite, per la copertura dei posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore, esclusivamente le procedure di cui alla presente legge. I candidati abilitati a seguito di procedure i cui atti sono stati approvati, se non chiamati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal conseguimento. 

 

Articolo 6

Principi e modalità per la chiamata in ruolo dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori

 

1. Oltre a coloro che abbiano conseguito una abilitazione secondo le modalità di cui alle precedenti disposizioni, possono essere assunti, per   posti di livello equivalente, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori che siano già in servizio presso università italiane o che si trovino nel ruolo corrispondente presso università straniere, nel rispetto di quanto determinato dal Consiglio universitario nazionale (CUN) in materia di equipollenza degli incarichi. 

2. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge, ogni ateneo individua nei propri statuti specifiche modalità per la selezione dei candidati alla assunzione.

 3. L'assunzione a tempo indeterminato dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori è decisa dal Consiglio di amministrazione su proposta delle strutture di primo livello interessate.    

4. I ricercatori ai quali è affidato un insegnamento acquistano, per la durata dello stesso, il titolo di professore aggregato. 

5. Gli statuti di ateneo possono stabilire che il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, oltre che i conviventi non possano essere chiamati dalla unità organizzativa nella quale è incardinato l'altro coniuge, il parente, l'affine o il convivente, anche se in posizione di fuori ruolo.

 
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